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Nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile

3003 Berna, 5 dicembre 2003

Comunicato stampa

Nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile

Venerdì il Consiglio federale ha promulgato quattro nuove ordinanze nell'
ambito della protezione civile, tra cui la nuova ordinanza sull'allarme.
Queste ordinanze, in parte nuove, in parte modificate, entreranno in vigore
il 1° gennaio 2004.

La nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla
protezione civile (LPPC) richiede un adattamento di tutte le norme in
materia. La riforma della protezione della popolazione disciplina la
collaborazione fra le cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri,
sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. In base alla nuova
ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, la
Confederazione potrà però legiferare solo nell'ambito della protezione
civile. Per questo motivo le ordinanze disciplineranno unicamente questo
settore.

L'attuale ordinanza sull'edilizia di protezione civile sarà abrogata ed
integrata nell'ordinanza sulla protezione civile, sottoposta a revisione
totale. L'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) comprenderà quindi, oltre
alle disposizioni sull'obbligo di prestare servizio, anche quelle relative
alle costruzioni di protezione, ma non più quelle sull'allarme. Verrà
infatti emanata una nuova Ordinanza sull'allarme (OAll) che riunirà tutte le
disposizioni federali concernenti il preallarme, l'allarme e la diffusione
di istruzioni di comportamento presso la popolazione, finora sparse in varie
norme.

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) è l'organo
responsabile di dare il preallarme alle autorità e di diffondere le
istruzioni di comportamento generali alla popolazione in caso di fenomeni
meteorologici pericolosi quali forti tempeste o intense precipitazioni
estese. L'istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV)
è l'organo responsabile di dare il preallarme alle autorità e di diffondere
le istruzioni di comportamento generali alla popolazione in caso di pericolo
di valanghe.

L'ordinanza sull'allarme entra in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione
dell'articolo 16, capoverso 4: "I Cantoni garantiscono che le sirene ubicate
nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate,
tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2, tramite il telecomando
centralizzato." Per motivi tecnici, questo capoverso entrerà in vigore solo
il 1° gennaio 2006.

Idoneità al servizio di protezione civile valutata dalla Confederazione

In base all'articolo 27 della nuova legge federale, il Consiglio federale e
i Cantoni potranno chiamare i militi della protezione civile a prestare
interventi di pubblica utilità a livello intercantonale e nazionale. La
nuova Ordinanza sugli interventi della protezione civile a favore della
comunità (OIPCC) conterrà le prescrizioni esecutive in materia e definirà le
condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con la riforma
della protezione civile ed Esercito XXI, i militi di queste due
organizzazioni verranno reclutati tramite un'unica procedura. Il compito di
valutare l'idoneità al servizio spetterà unicamente alla Confederazione. L'
Ordinanza sull'apprezzamento medico delle persone tenute a servire nella
protezione civile (OAMP) disciplinerà i dettagli in merito.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E
DELLO SPORT
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