Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Quadro generale delle uscite del settore PF


COMUNICATO STAMPA

Quadro generale delle uscite del settore PF

05 dic 2003 (DFF) Il settore autonomo dei PF dovrà essere esonerato
dall'obbligo di allestire separatamente i messaggi relativi alle
costruzioni. A tal fine il Consiglio federale propone la modifica del
decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente le domande di crediti
d'opera per acquisti di fondi o per costruzioni. Tale modifica si è resa
necessaria, poiché con l'entrata in vigore della riveduta legge sui PF, il
1° gennaio 2004, il settore dei PF non sarà più soggetto alla legge sulle
finanze della Confederazione e terrà una propria contabilità. Questo
consentirà di avere un quadro generale dei mezzi messi a disposizione del
settore dei PF.

Il 1° gennaio del 2004 entrerà in vigore la riveduta legge sui PF, che
rafforzerà l'autonomia del settore dei PF e permetterà di introdurre, a
livello legislativo, in particolare il principio della gestione mediante
mandato di prestazioni e quello della tenuta di una propria contabilità. Di
conseguenza, a partire dal 2004, il settore dei PF sarà completamente
escluso dal campo di applicazione della legge sulle finanze della
Confederazione.

A seguito di queste modifiche, il settore dei PF presenterà le domande di
crediti per le costruzioni della Confederazione, utilizzate dagli stessi PF,
nell'ambito del proprio preventivo e non più mediante messaggi separati. Ciò
consentirà di avere un quadro generale dei mezzi messi a disposizione del
settore dei PF e di armonizzare in modo ottimale la procedura di
autorizzazione con le esigenze di gestione degli istituti autonomi del
settore dei PF.

Il Consiglio dei PF sarà anche in futuro l'organo della costruzione e degli
immobili; come sinora esso assicurerà il coordinamento e sarà responsabile
in particolare del mantenimento della destinazione d'uso e del valore degli
immobili di proprietà della Confederazione.

Le nuove norme esigono una modifica del decreto federale del 6 ottobre 1989
concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi o per
costruzioni. Il settore dei PF è espressamente esonerato dall'obbligo di
allestire separatamente i messaggi relativi alle costruzioni. Questa
situazione costituisce nel contempo l'occasione per presentare il decreto
federale quale atto normativo nella nuova forma di un'ordinanza
dell'Assemblea federale.

Informazioni:
Barbara Kohler, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 322 61 50
Luc Deneys, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 322 60 84

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch