Berna, 26.11. 2003. La Confederazione intende impegnarsi maggiormente
nella lotta contro la criminalità in rete. Mercoledì il Consiglio federale ha
dibattuto sul tema e ha deciso di regolamentare in modo specifico la
responsabilità penale per contenuti Internet illegali e di proporre nuove
possibilità di indagine a livello federale. Nel 2004, il DFGP porrà in
consultazione progetti in tal senso.
Nell'autunno 2001 la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold, capo del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha istituito il gruppo di esperti
“Criminalità in rete”. Al gruppo era stato affidato l'incarico di esaminare con
quali mezzi è possibile impedire o sanzionare infrazioni alla legge commesse in
rete, e di analizzare il modo in cui disciplinare la responsabilità penale in
Internet. La consigliera federale Metzler-Arnold ha inoltre incaricato il gruppo
di lavoro “Genesis”, composto da rappresentanti di Confederazione, Cantoni,
polizia e giustizia, di analizzare in prospettiva le condizioni quadro
giuridiche e organizzative dell'operazione contro la pornografia infantile in
Internet (“Genesis”), nonché di elaborare proposte di miglioramento in
materia.
Responsabilità differenziata dei
provider
Sulla
base dei rapporti dei due gruppi di lavoro, il Consiglio federale ha tenuto una
prima discussione. Attenendosi alla direttiva dell'Unione europea (UE) sul
commercio elettronico, la commissione d'esperti “Criminalità in rete” propone di
introdurre nel Codice penale una nuova speciale normativa inerente alla
responsabilità penale in Internet. L'autore e il content provider (il fornitore
di contenuti) devono essere ritenuti pienamente responsabili sul piano penale
dei contenuti Internet illegali da loro forniti. L'hosting provider (il quale
mette a disposizione dei suoi clienti, ossia i fornitori di contenuti, un server
Internet su cui essi possono offrire al pubblico le loro informazioni) deve
essere ritenuto responsabile penalmente dei contenuti illegali soltanto in
misura limitata. L'hosting provider è ad esempio ritenuto penalmente
responsabile qualora ometta di trasmettere alle autorità inquirenti indicazioni
relative a contenuti illegali ottenuti da terzi. L'access provider (fornitore
d'accesso) non deve invece poter essere reso responsabile dei contenuti illegali
in circolazione.
Nuove possibilità d'indagine per la
Confederazione
La
commissione d'esperti “Criminalità in rete” e il gruppo di lavoro “Genesis”
hanno elaborato diverse proposte in favore di un perseguimento penale più
efficiente in casi aventi carattere intercantonale e internazionale. Il
Consiglio federale sostiene il modello del gruppo di lavoro “Genesis”, che
conferisce alla Confederazione nuove possibilità d'indagine nelle prime fasi del
procedimento, nell'ambito del perseguimento di atti punibili commessi
interamente o parzialmente all'estero o in diversi Cantoni per mezzo di reti
elettroniche di comunicazione. Il Consiglio federale intende tuttavia rinunciare
alla creazione di una nuova ed estesa competenza o giurisdizione federale in
materia di criminalità in rete, sul modello del Progetto Efficienza. Le autorità
federali di perseguimento penale dovranno assumere funzioni di coordinamento
unicamente nella prima fase del perseguimento penale, e la Confederazione potrà
ordinare singole inchieste in caso di urgenza e necessità. Le competenze
cantonali in materia di perseguimento penale saranno tuttavia
mantenute.
Apertura della procedura di consultazione
2004
Sulla
base della discussione odierna, il DFGP sottoporrà al Consiglio federale una
proposta per l'attuazione di entrambi i rapporti. Nel 2004, tale progetto,
unitamente ai rapporti, sarà posto in consultazione come
documentazione.
Altre
informazioni:
Grace
Schild Trappe, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 43 89