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Disposizioni d'esecuzione per la concretizzazione della Politica

Disposizioni d'esecuzione per la concretizzazione della Politica
agricola 2007

In data odierna il Consiglio federale ha varato le disposizioni
d'esecuzione relative alla Politica agricola 2007 e ha deciso l'entrata
in vigore della maggior parte delle modifiche al 1° gennaio 2004. Con
l'adeguamento di 42 ordinanze si concretizzano le indicazioni legali e
finanziarie del Parlamento. La Politica agricola 2007 ottimizza i
provvedimenti di politica agricola affinché si possano affrontare nel
modo migliore le nuove sfide e sviluppare la competitività
dell'agricoltura e del settore agroalimentare svizzeri. Inoltre, in
numerosi settori semplifica l'attività amministrativa.

Cantoni, partiti politici ed organizzazioni interessate hanno dovuto
esprimersi in merito a 42 ordinanze relative alla legge
sull'agricoltura, alla legge sulle epizoozie e alla legge sulla
protezione degli animali. In particolare, sono stati discussi
ampiamente ed in modo controverso i criteri di entrata in materia per
il diritto ai pagamenti diretti e agli aiuti agli investimenti: il
Consiglio federale ha trovato soluzioni intermedie sia per il calcolo
delle unità standard di manodopera (USM) che per gli importi deducibili
dal reddito e dalla sostanza nonché per le esigenze in materia di
formazione.

Uno degli elementi principali delle disposizioni d'esecuzione è
composto dai dettagli concernenti la vendita all'asta che sarà
introdotta progressivamente, a partire dal 2005, dei contingenti
doganali del bestiame da macello e della carne. Nell'ordinanza sul
contingentamento lattiero è disciplinata la procedura che devono
seguire le organizzazioni di categoria per adeguare autonomamente i
loro quantitativi di contingente. Quale conseguenza delle riduzioni del
preventivo per il sostegno al prezzo del latte, dal 1 maggio 2004 il
supplemento per la trasformazione del latte in formaggio viene ridotto
di un centesimo a 19 centesimi.

Nell'ambito della frutticoltura e della viticoltura sono state fissate
le condizioni e i contributi a favore della riconversione della
produzione. I provvedimenti volti a migliorare le strutture sono stati
ampliati e definiti, inoltre sono stati stabiliti i criteri di entrata
in materia ed i contributi. Per attutire le conseguenze degli
inevitabili adeguamenti vi è la possibilità di nuovi aiuti di
riqualificazione e di conversione dei debiti attraverso mutui di aiuto
per la conduzione aziendale. Nel diritto fondiario rurale è stata
raggiunta un'armonizzazione con il diritto agricolo e il diritto
sull'affitto agricolo grazie all'introduzione delle USM.

Contemporaneamente al pacchetto d'ordinanze, il DFE ha varato due
ordinanze dipartimentali (agricoltura biologica, aiuti per i
latticini).

Le ordinanze (versione provvisoria, non pubblicata) sono a disposizione
sin d'ora al sito Internet www.blw.admin.ch nella rubrica “Fascicoli /
Politica agricola 2007”.

Ufficio federale dell'agricoltura,
 Sezione Informazione,
 Jürg Jordi,
 031 322 81 28