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Protezione degli assicurati: le disposizioni concernenti il margine di solvibilitā saranno adeguate


COMUNICATO STAMPA

Protezione degli assicurati: le disposizioni concernenti il margine di
solvibilitā saranno adeguate

26 nov 2003 (DFF) Per rafforzare la protezione degli assicurati e tenere
conto delle mutate condizioni economiche, č necessario formulare in modo
preciso le disposizioni riguardanti il calcolo del margine di solvibilitā
delle societā di assicurazione private e renderle conformi a quelle dell'UE.
Č per questa ragione che il Consiglio federale ha deciso le corrispondenti
modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione contro i danni e dell'ordinanza
sull'assicurazione vita. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1°
gennaio 2004. Il margine di solvibilitā costituisce il capitale di cui gli
istituti assicurativi devono disporre come riserva per affrontare gli
imprevisti.

Le nuove disposizioni riguardanti il calcolo del margine di solvibilitā
impongono sostanzialmente agli assicuratori privati di

- aumentare il fondo di garanzia minimo

- predisporre una sorveglianza permanente della solvibilitā in seno
all'azienda

- redigere ogni sei mesi un rapporto sulla solvibilitā all'attenzione delle
autoritā di vigilanza

- coprire almeno il 50 per cento del margine di solvibilitā richiesto con
mezzi propri, che non sono le riserve nascoste.

All'inizio degli anni Settanta č entrato in vigore il regolamento della
Comunitā economica europea (CEE) concernente il margine di solvibilitā, che
la Svizzera applica dal 1993, anno dell'entrata in vigore dell'Accordo con
la CEE concernente l'assicurazione contro i danni.

Dalla loro introduzione, i requisiti in materia di margine di solvibilitā
sono rimasti praticamente invariati. In particolare, i diversi livelli dei
fondi di garanzia non hanno subito aumenti nonostante l'inflazione e
l'incremento dell'onere dei sinistri. Pertanto, l'UE ha deciso di adeguare
il suo regolamento rafforzando in tal modo la protezione degli assicurati
(progetto "Solvibilitā I"). I singoli Stati membri dovranno attuare le
pertinenti direttive a partire dal 1° gennaio 2004.

La necessitā di adeguare le disposizioni concernenti la solvibilitā e gli
impegni assunti a livello internazionale nei confronti dell'UE hanno spinto
la Svizzera ad inserire nel diritto svizzero il progetto "Solvibilitā I".

Informazioni:
Beda Schönenberger, Ufficio federale delle assicurazioni private, tel.: 031
324 93 39

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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