Attuazione della legge sul Parlamento
nell’amministrazione
I
diritti d’informazione attribuiti dalla nuova legge sul Parlamento ai deputati e
alle commissioni parlamentari hanno conseguenze per l’amministrazione federale.
Il Consiglio federale ha precisato in vari punti la procedura in seno
all’amministrazione per garantire l’attuazione corretta della legge sul
Parlamento sin dalla sua entrata in vigore il 1° dicembre
2003.
La nuova legge sul Parlamento disciplina dettagliatamente i diritti
d’informazione dei membri delle Camere e delle commissioni parlamentari: le
direttive dell’amministrazione federale sulla consultazione degli atti,
risalenti al 1975, possono pertanto essere abrogate. La nuova disposizione
dell’articolo 5a dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione (OLOGA) si limita a disciplinare le competenze in seno
all’amministrazione per il trattamento della richiesta di informazioni. Di
regola la decisione spetta al dipartimento competente. Il Consiglio federale
decide i casi in cui la richiesta di informazioni concerne gli atti della
procedura di corapporto o atti nell’ambito della sicurezza dello Stato o dei
servizi di informazione. Su domanda presentata alla Cancelleria federale, i
deputati possono inoltre consultare gli atti delle decisioni del Consiglio
federale.
Cancelleria federale
Informazione e comunicazione
Berna, 19 novembre 2003
Per ulteriori informazioni:
Il capo della Sezione del diritto: Thomas Sägesser
(tel. 031 322 41 51)