Berna, 19.11.2003. In data
odierna, il Consiglio federale ha approvato la modifica di due ordinanze
relative alle tasse nei settori del diritto in materia di stranieri e della
naturalizzazione agevolata. Le modifiche, che entreranno in vigore il
1 gennaio 2004, rispondono al principio secondo cui le tasse sono volte
alla copertura delle spese.
La modifica
dell'ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) concerne anzitutto
il settore dei visti. Il nuovo importo della tassa per un visto rilasciato da
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera è di 55 franchi (anziché 40
franchi). Tale modifica contempla anche un adeguamento alle tasse di visto
applicate dall'UE. Sarà inoltre introdotto il principio, applicabile nell'UE a
decorrere dal 1° luglio 2004, secondo cui è percepita una tassa per ogni domanda
di visto trattata. Ciò significa che il richiedente dovrà versare la tassa del
visto anche in caso di rifiuto dello stesso.
Pure a partire dal 1° gennaio
2004, le tasse federali per la reintegrazione nella cittadinanza svizzera e per
la naturalizzazione agevolata aumenteranno di 30 franchi, passando così a 250
franchi. Sempre in tale ambito, le tasse prelevate a favore dei Cantoni per la
stesura di rapporti e il rilascio di documenti di stato civile saranno aumentate
di 15, rispettivamente 5 franchi, passando a 125, rispettivamente 55 franchi.
Questi adeguamenti rispondono al principio secondo cui le tasse sono volte alla
copertura delle spese. Il medesimo principio è applicato anche nella nuova
regolamentazione in materia di cittadinanza, approvato dal Parlamento
nell'ottobre 2003.
Altre
informazioni:
Mario Tuor, Responsabile
dell'informazione IMES, tel. 031 / 324 31
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