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Berna, 19.11.2003. In data odierna, il Consiglio federale ha approvato la modifica di due ordinanze relative alle tasse nei settori del diritto in materia di stranieri e della naturalizzazione agevolata. Le modifiche, che entreranno in vigore il 1 gennaio 2004, rispondono al principio secondo cui le tasse sono volte alla copertura delle spese.

 

La modifica dell'ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) concerne anzitutto il settore dei visti. Il nuovo importo della tassa per un visto rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera è di 55 franchi (anziché 40 franchi). Tale modifica contempla anche un adeguamento alle tasse di visto applicate dall'UE. Sarà inoltre introdotto il principio, applicabile nell'UE a decorrere dal 1° luglio 2004, secondo cui è percepita una tassa per ogni domanda di visto trattata. Ciò significa che il richiedente dovrà versare la tassa del visto anche in caso di rifiuto dello stesso.

 

Pure a partire dal 1° gennaio 2004, le tasse federali per la reintegrazione nella cittadinanza svizzera e per la naturalizzazione agevolata aumenteranno di 30 franchi, passando così a 250 franchi. Sempre in tale ambito, le tasse prelevate a favore dei Cantoni per la stesura di rapporti e il rilascio di documenti di stato civile saranno aumentate di 15, rispettivamente 5 franchi, passando a 125, rispettivamente 55 franchi. Questi adeguamenti rispondono al principio secondo cui le tasse sono volte alla copertura delle spese. Il medesimo principio è applicato anche nella nuova regolamentazione in materia di cittadinanza, approvato dal Parlamento nell'ottobre 2003.

 

Altre informazioni:

Mario Tuor, Responsabile dell'informazione IMES, tel. 031 / 324 31 50