Il
Consiglio federale licenzia disposizioni esecutive della legge sui
disabili
Berna,
19.11.2003. Mercoledì,
il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza sull'eliminazione di svantaggi
nei confronti dei disabili (ordinanza sui disabili, ODis) e l'ordinanza
sull'adeguamento dei trasporti pubblici alle esigenze dei disabili (OTDis). Le
due ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2004 contemporaneamente alla legge
federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui
disabili, LDis).
Le
disposizioni esecutive della LDis figurano in due ordinanze: l'ODis che contiene
le disposizioni esecutive generali e l'OTDis che contiene quelle che
disciplinano in particolare i provvedimenti da adottare nel settore dei
trasporti pubblici.
Compiti
dell'Ufficio federale per le pari opportunità dei
disabili
L'ODis
concreta e definisce alcune nozioni centrali come per esempio «costruire
e rinnovare»,
«costruzioni
e impianti accessibili al pubblico»,
«discriminazione»,
«organizzazioni
legittimate all'azione e al ricorso».
Passa poi a descrivere i compiti dell'istituendo Ufficio federale per le pari
opportunità dei disabili: in particolare promuovere l'informazione sulle
questioni che riguardano i disabili, svolgere o sostenere campagne
d'informazione e programmi d'integrazione, coordinare le attività dei vari enti
privati e pubblici che operano in favore dei disabili ed effettuare regolarmente
valutazioni dell'efficienza dei provvedimenti presi. Detto Ufficio sarà
subordinato al Dipartimento federale dell'interno (DFI).
Il
ruolo esemplare della Confederazione come committente, datore di lavoro e
fornitore di prestazioni
L'ODis
concreta singoli aspetti concernenti i diritti soggettivi e il principio della
proporzionalità e definisce le modalità per l'ottenimento di aiuti finanziari.
Contiene inoltre prescrizioni sul comportamento che la Confederazione, come
committente e datore di lavoro, deve avere nei confronti dei disabili: di fatto
si auspica che la Confederazione si assuma il ruolo di battistrada per quanto
concerne l'uguaglianza di trattamento dei disabili. Anche le prestazioni che la
Confederazione offre come servizio diretto al pubblico o su Internet devono
essere concepite in modo consono alle esigenze dei
disabili.
Attuazione nel settore dei trasporti
pubblici
La
LDis obbliga il Consiglio federale ad emanare prescrizioni relative alle
stazioni ferroviarie, alle fermate e agli aeroporti, ai veicoli, ai sistemi di
comunicazione e ai sistemi d'emissione dei biglietti per garantire ai disabili
trasporti pubblici conformi alle loro esigenze. Per
conseguire quest'obiettivo la LDis prevede un termine d'adeguamento di 20 anni
per le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti. Per i sistemi di
comunicazione e di emissione dei biglietti il termine di adeguamento è invece di
10 anni. L'OTDis
stabilisce che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare ulteriori disposizioni
d'esecuzione in questo senso.
Obiettivo: da una «rete primaria» a una rete di trasporto il più possibile
completa
L'OTDis
descrive inoltre le modalità di finanziamento: per misure di adeguamento che non
possono essere realizzate nell'ambito della pianificazione ordinaria, il
Parlamento ha approvato un limite di spesa di 300 milioni di franchi per un
periodo di 20 anni. Solo le misure più economiche intese al conseguimento degli
obiettivi della LDis possono essere finanziate con i fondi attinti dai crediti
compresi nel limite di spesa. Tali fondi saranno versati a condizione che, nei
primi 10 anni, essi siano impiegati solo per gli interventi di adeguamento di
edifici, impianti e veicoli che rispondono ad esigenze essenziali dei disabili.
Nei 10 anni successivi la «rete
primaria»,
così costituita, dovrà essere potenziata e trasformata in una rete di trasporto
il più possibile completa.
Altre
informazioni:
ODis: Luzius Mader,
vicedirettore, Ufficio
federale di giustizia,
tel. 031 322 41
02
OTDis: Hanspeter Oprecht, Ufficio federale
dei trasporti, tel 031 323 12
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