Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Agevolata la raccolta di fondi per associazioni, fondazioni e cooperative


COMUNICATO STAMPA

Agevolata la raccolta di fondi per associazioni, fondazioni e cooperative

12 nov 2003 (DFF) L'ordinanza sulle banche viene modificata in modo da
migliorare le possibilità di finanziamento delle associazioni, fondazioni e
cooperative non attive nel settore finanziario. In data odierna il Consiglio
federale ha approvato la pertinente revisione.

L'ordinanza sulle banche statuisce il divieto di accettare a titolo
professionale depositi del pubblico da parte degli istituti che non sono
banche. Essa prevede tuttavia un'eccezione per i depositi dei soci delle
cooperative purché queste ultime non esercitino alcuna attività in ambito
finanziario. L'attività a titolo professionale è data a partire da 20
depositi. Le associazioni e le fondazioni sono invece sempre sottoposte a
tale divieto. Di conseguenza le loro usuali forme di finanziamento, come il
ricorso a prestiti rimunerati di soci o di sostenitori non sono possibili
nel caso del superamento della soglia che fonda l'attività a titolo
professionale.

Con la revisione dell'ordinanza, le associazioni e le fondazioni verranno in
questo settore parificate alle cooperative. Pertanto i depositi non
costituiscono depositi del pubblico per nessuna delle tre forme di
organizzazione purché tali organizzazioni non esercitino alcuna attività in
ambito finanziario e - quale condizione supplementare - perseguano uno scopo
ideale o il mutuo soccorso. Al riguardo qualsiasi depositante può operare
depositi. La revisione proposta costituisce un'ulteriore agevolazione
rispetto alla normativa in vigore che privilegia unicamente i soci delle
cooperative.

Informazioni: Barbara Schaerer, Amministrazione fed. finanze, tel. 031 322
60 18

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch