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Agricoltura: le perdite causate dalla siccità vengono compensate

Agricoltura: le perdite causate dalla siccità vengono compensate

Gli agricoltori, che hanno dovuto ridurre i loro effettivi di animali
del 10 per cento o in misura ancor maggiore a causa della siccità,
vedranno compensata la rispettiva perdita di pagamenti diretti previa
deduzione di una franchigia. In data odierna, il Consiglio federale ha
varato la corrispondente ordinanza che entrerà in vigore in data 15
novembre 2003. L'ordinanza sulla siccità costituisce la base legale
anche relativamente ai mutui a titolo di aiuto per la conduzione
aziendale dettati dalla siccità.

Gli agricoltori che hanno dovuto vendere animali da reddito che
consumano foraggio grezzo (UBGFG) a causa della siccità, hanno visto
ridursi l'effettivo di bestiame determinante per l'importo dei
pagamenti diretti. A causa di ciò, il prossimo anno tali gestori
possono subire importanti perdite di contributi. Per evitare quanto più
possibile tale evoluzione negativa, nell'ordinanza sulla siccità il
Consiglio federale ha stabilito che i Cantoni, su domanda, concedano i
contributi relativi alle UBGFG in base al numero di animali detenuti
nel 2003. A tal fine, è però necessario adempiere le condizioni
seguenti: l'effettivo di animali dev'essere stato ridotto a causa della
siccità e della conseguente penuria di foraggio grezzo del 10 per cento
o più ma di almeno 2 UBGFG, le condizioni dell'azienda nel 2004 non
devono essere cambiate in modo sostanziale rispetto all'anno precedente
ed inoltre i pagamenti diretti non devono vedersi ridotti o negati a
causa del reddito o della sostanza imponibili.
In ragione del fatto che l'agricoltura è per natura confrontata al
rischio insito nelle condizioni meteorologiche, non viene concessa la
totalità dell'importo dell'anno precedente. Gli agricoltori devono
contribuire con una franchigia del 10 per cento, tuttavia di 2'000
franchi al massimo.
Giusta l'ordinanza sulla siccità, le aziende che, conseguentemente alla
siccità, comprovano perdite di raccolto o costi supplementari per un
importo totale di almeno 10'000 franchi possono inoltrare una domanda
al Cantone alfine di ricevere un mutuo a titolo di aiuto per la
conduzione aziendale. Le normali flessioni del raccolto non sono
considerate come perdite. Per costi supplementari si considerano in
particolare gli acquisti eccezionali di foraggio, i compensi per il
foraggiamento e le spese per l'acqua.
I provvedimenti decisi nel quadro dell'ordinanza sulla siccità non
comportano alcun onere supplementare relativamente al preventivo per
gli anni 2003 e 2004.

Ufficio federale dell'agricoltura,
 Sezione Pagamenti diretti generali,
 Daniel Meyer, tel. 323 53 34