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Casse pensioni della Confederazione e delle ex aziende federali: orientamento per la soluzione degli imminenti problemi


COMUNICATO STAMPA

Casse pensioni della Confederazione e delle ex aziende federali:
orientamento per la soluzione degli imminenti problemi

30 ott 2003 (DFF) Lo scorso mese di maggio il Consiglio federale ha deciso
il passaggio dalla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) a PUBLICA. In
considerazione delle conseguenze finanziarie per la Confederazione, il
Governo ha approntato ulteriori misure che ha discusso unitamente ai
problemi di finanziamento degli istituti di previdenza delle ex aziende
federali. Al riguardo ha fissato il quadro per una revisione della legge
federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) nonché
adeguamenti dei piani di previdenza di PUBLICA e incaricato il Dipartimento
federale delle finanze (DFF) di preparare un messaggio che potrà essere
trattato l'anno prossimo in Parlamento. Nel quadro della revisione della
legge sulla CPC, il Consiglio federale intende fra l'altro stralciare la
garanzia per la mezza compensazione del rincaro. Alla luce della situazione
demografica sostiene inoltre riduzioni degli incentivi per pensionamenti
anticipati volontari in seno all'Amministrazione federale. Infine, i datori
di lavoro affiliati a PUBLICA e quelli usciti dalla Cassa pensioni della
Confederazione (CPC) dovrebbero partecipare al disavanzo della Cassa nella
misura delle parti di disavanzo congelate a partire dagli anni Ottanta.

All'atto della costituzione di PUBLICA (1° giugno 2003), i datori di lavoro
(Confederazione e organizzazioni affiliate) si sono impegnati ad
ammortizzare il disavanzo accumulato di circa 12 miliardi di franchi (stato
al 31.12. 2002) al più tardi entro otto anni. Sette miliardi sono costituiti
essenzialmente da sottocoperture imputabili alla generazione d'entrata, da
contributi non versati dei datori di lavoro e da perdite attuariali mentre
gli altri cinque miliardi riguardano perdite sugli investimenti.

Conscio che l'assunzione delle perdite sugli investimenti tocchi
indirettamente anche i contribuenti, il Consiglio federale ritiene opportuno
che gli assicurati di PUBLICA - come gli assicurati delle casse private -
contribuiscano a sopportare le perdite in borsa. Non si prevede comunque un
aumento dei contributi a carico degli assicurati bensì una partecipazione
dei datori di lavoro a possibili futuri utili: i datori di lavoro dovrebbero
poter partecipare a eventuali futuri utili di borsa di PUBLICA per un
ammontare massimo pari alla quota di disavanzo imputabile agli investimenti
e per una durata di 15 anni. Il riflusso di questa parte di utile dovrebbe
però essere possibile solo dopo la costituzione dei necessari accantonamenti
legali e regolamentari. Nonostante differenti pareri il Consiglio federale
ritiene ragionevole e opportuno beneficiare di una parte degli eventuali
futuri utili di borsa. Ciò deve essere reso possibile attraverso un
complemento di legge specifica, vale a dire della legge federale sulla Cassa
pensioni della Confederazione. La possibilità di usufruire di una parte dei
redditi patrimoniali superiori alla media dovrà essere esaminata nell'ambito
dell'introduzione del primato dei contributi.

Costituzione di riserve di fluttuazione

Per poter compensare in avvenire eventuali perdite di reddito sul patrimonio
investito, la legge prevede sia riserve di fluttuazione sia una garanzia
della Confederazione fino alla costituzione di tali riserve. Il Consiglio
federale ha deciso di effettuare i pagamenti dei contributi riguardanti tale
garanzia sottoforma di acconti al fine di costituire le riserve di
fluttuazione. Non appena i contributi versati raggiungeranno il 10 per cento
del capitale di copertura esposto nel bilancio di apertura, la garanzia
della Confederazione si estinguerebbe.

Riduzione degli incentivi per il pensionamento anticipato volontario

In considerazione della situazione demografica, il Consiglio federale
ritiene sensato ridurre gli incentivi ai pensionamenti anticipati in seno
all'Amministrazione federale. In primo luogo intende far verificare dal lato
attuariale le disposizioni sul pensionamento anticipato volontario. A
seconda dell'esito di questo esame, l'età e la durata d'assicurazione
dovrebbero essere elevate rispettivamente prolungate affinché i
pensionamenti anticipati volontari per ragioni di età possano essere
finanziariamente garantiti. Secondo il Governo un'altra possibilità per
finanziare integralmente i pensionamenti anticipati risiederebbe
nell'aumento dell'importo che i beneficiari di pensioni transitorie
dovrebbero restituire. Nel sistema vigente la pensione transitoria è
finanziata solo parzialmente attraverso contributi paritetici nonché
restituzioni da parte dei beneficiari a partire dal raggiungimento dell'età
AVS. Il Consiglio federale intende distanziarsi dal finanziamento paritetico
(parziale) della pensione transitoria. Per la pensione transitoria - la cui
riscossione è volontaria - occorre prevedere l'obbligo di restituzione
integrale a carico dei beneficiari.

Compensazione del rincaro: soppressione delle garanzie nella legge sulla CPC

Il progetto che sarà sottoposto al Parlamento mira a sopprimere la garanzia
del datore di lavoro di una compensazione del rincaro pari al 50 per cento
così come la disposizione transitoria che garantisce ai pensionati la stessa
compensazione percentuale del rincaro riservata al personale federale
attivo. Questa garanzia include attualmente anche i pensionati che sono
andati in quiescenza prima dell'autonomizzazione delle ex aziende federali,
ma che percepiscono le loro pensioni dagli istituti di previdenza delle FFS,
della Posta, di Skyguide e di Swisscom. Con la soppressione della garanzia
queste aziende verrebbero finanziariamente sgravate. Tuttavia, quale misura
di sostegno di politica del personale il Consiglio federale prevede - in
caso di elevato rincaro o qualora il rincaro accumulato sulle rendite abbia
raggiunto una determinata proporzione - di concedere ai pensionati della
Confederazione una compensazione del rincaro, purché la situazione
finanziaria della Confederazione e delle ex aziende federali lo permetta.

Ripartizione del disavanzo

In vista dell'approvazione del bilancio d'apertura di PUBLICA il Consiglio
federale ha stabilito anche il procedimento in ordine alla ripartizione del
disavanzo fra le organizzazioni, ex aziende federali comprese, che sono
migrate verso PUBLICA e quelle che hanno lasciato la CPC.

Secondo il decreto del Governo, le organizzazioni affiliate alla Cassa
pensioni della Confederazione migrate verso PUBLICA e anche quelle uscite
devono sopportare il disavanzo della Cassa pensioni della Confederazione
solo in ragione delle loro parti del disavanzo congelate a partire dagli
anni Ottanta. Con la modifica dell'articolo 26 della legge sulla CPC
dovrebbe essere creata una base legale che le gravi unicamente di questa
parte di disavanzo congelato. Il rimanente disavanzo, comprese le perdite
sugli investimenti, dovrebbe essere assunto dalla Confederazione.

Esaminare a fondo le richieste di Posta e FFS

Con il rapporto finale del 17 giugno 2003 concernente le analisi dei rischi
delle Casse pensioni il Consiglio federale ha preso conoscenza della
situazione patrimoniale a fine 2002 degli istituti di previdenza delle più
importanti aziende vicine alla Confederazione e dei possibili sviluppi del
loro grado di copertura. Sulla base delle proiezioni del grado di copertura,
gli esperti assicurativi della Confederazione hanno sollevato dubbi circa la
possibilità di eliminare la considerevole sottocopertura della Cassa
pensioni delle FFS senza un versamento unico del datore di lavoro
rispettivamente della Confederazione. Le proiezioni del grado di copertura e
la sfavorevole struttura assicurativa porrebbero anche la Cassa pensioni
della Posta di fronte a problemi analoghi. Il Consiglio federale vuole
quindi entrare nel merito delle richieste di FFS e Posta e sottoporle ad
analisi approfondita. Le aziende di queste casse pensioni si sono rivolte
alla Confederazione invitandola a fornire un contributo per la soluzione dei
loro problemi di casse pensioni (FFS: effettivo delle persone andate in
pensione prima del 1.1.2001; Posta: deficit di finanziamento all'inizio
dell'assunzione dell'attività operativa della cassa pensioni della Posta).
Le casse pensioni autonome di queste aziende non verranno però esonerate
dalla loro responsabilità di colmare da sole la loro sottocopertura. Quale
base determinante per l'esame delle richieste il Consiglio federale ha
stabilito i seguenti principi:

- Le richieste devono essere esaminate nel quadro della prevista revisione
della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPP), della legge sulla Cassa pensioni della
Confederazione (legge sulla CPC) e nell'ambito dell'imminente cambiamento
dal primato delle prestazioni al primato dei contributi in seno alla
Confederazione.

- A tutela dell'equilibrio finanziario delle casse occorre tenere conto
della responsabilità degli organi degli istituti di previdenza autonomi, in
particolare dell'eliminazione dei deficit di finanziamento e dell'adozione
di misure di risanamento ragionevoli.

- Si rinuncia all'affiliazione di nuovi effettivi di pensionati presso
PUBLICA.

- Si rinuncia a una registrazione progressiva delle garanzie di prestazioni
della Confederazione per le casse pensioni autonome.

- In caso di valutazione dei bisogni e delle proporzioni di eventuali aiuti
finanziari della Confederazione, bisogna fondarsi sulla situazione
finanziaria della cassa pensioni al 31 dicembre 2003.

- Il passaggio al primato dei contributi è una condizione necessaria per un
eventuale sostegno della Confederazione.

- Eventuali aiuti finanziari concessi dalla Confederazione a casse pensioni
devono avvenire attraverso l'azienda, affinché non venga impedito il
successivo riflusso finanziario. Stanziamenti sotto forma di riserve di
fluttuazione devono essere esclusi.

- È da prendere in considerazione il rischio di pregiudizi di altre casse
pensioni, in qualsivoglia forma vicine alla Confederazione.

Il messaggio su una panoramica globale delle questioni riguardanti le casse
pensioni nonché proposte di soluzioni per PUBLICA e per gli istituti di
previdenza vicini alla Confederazione così come una presentazione nel
bilancio degli impegni in materia di previdenza dei singoli datori di lavoro
dovrebbero venir sottoposti al Parlamento verosimilmente verso la metà del
2004.

All'inizio del 2004, con l'invio degli attestati di rendita, i pensionati
saranno informati direttamente da PUBLICA sulle conseguenze della prevista
soppressione della garanzia legale per l'adeguamento al rincaro delle
rendite versate da PUBLICA.

Informazioni:

David Gerber, Ufficio federale del personale, tel. 031 323 93 65
Peter Saurer, Amministrazione fed. delle finanze, tel. 031 322 60 09

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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