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Berna, 15.10.2003. Il Consiglio federale ha fissato l'aliquota di base della tassa sulle case da gioco al 20 per cento del prodotto lordo dei giochi per i più piccoli casinò turistici di montagna e al 30 per cento per gli altri casinò con concessione B. Quest'aliquota di base è applicabile ai periodi fiscali 2002 e 2003.

 

L'articolo 41 capoverso 4 della legge sulle case da gioco (LCG) conferisce al Consiglio federale la competenza di tenere conto delle condizioni quadro economiche durante i primi quattro anni d'esercizio e di fissare, di conseguenza, l'aliquota della tassa.

 

Sulla scorta di un'analisi complessiva, il Consiglio federale ha fissato per il biennio 2002 e 2003 la seguente aliquota di base della tassa sulle case da gioco: al 20 per cento del prodotto lordo dei giochi (PLG) per i più piccoli casinò turistici di montagna (Arosa, Davos, St. Moritz e Zermatt) e al 30 per cento del PLG per gli altri casinò con concessione B (Bad Ragaz, Courrendlin, Crans, Granges-Paccot, Interlaken, Locarno, Mendrisio, Meyrin, Sciaffusa e Zürichsee).

 

La decisione del Consiglio federale tiene segnatamente conto della situazione economica iniziale e delle condizioni generali d'esercizio delle case da gioco, meno favorevoli per i casinò con concessione B, in particolare i più piccoli casinò turistici di montagna, che per i grandi casinò con concessione A.

 

L'aliquota di base applicabile ai casinò con concessione A rimane immutata al 40 per cento del PLG.

 

Altre informazioni:

Ivan Pellegrinelli, segreteria CFCG, tel. 031 323 14 78