L'articolo 41 capoverso 4 della
legge sulle case da gioco (LCG) conferisce al Consiglio federale la competenza
di tenere conto delle condizioni quadro economiche durante i primi quattro anni
d'esercizio e di fissare, di conseguenza, l'aliquota della tassa.
Sulla scorta di un'analisi
complessiva, il Consiglio federale ha fissato per il biennio 2002 e 2003 la
seguente aliquota di base della tassa sulle case da gioco: al 20 per cento del
prodotto lordo dei giochi (PLG) per i più piccoli casinò turistici di montagna
(Arosa, Davos, St. Moritz e Zermatt) e al 30 per cento del PLG per gli altri
casinò con concessione B (Bad Ragaz, Courrendlin, Crans, Granges-Paccot,
Interlaken, Locarno, Mendrisio, Meyrin, Sciaffusa e
Zürichsee).
La decisione del Consiglio
federale tiene segnatamente conto della situazione economica iniziale e delle
condizioni generali d'esercizio delle case da gioco, meno favorevoli per i
casinò con concessione B, in particolare i più piccoli casinò turistici di
montagna, che per i grandi casinò con concessione A.
L'aliquota di base applicabile ai
casinò con concessione A rimane immutata al 40 per cento del
PLG.
Altre
informazioni:
Ivan Pellegrinelli,
segreteria CFCG, tel. 031 323 14
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