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Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS

3003 Berna, 26 settembre 2003

Informazione per i media

Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS

ll Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza sui servizi
d'informazione del DDPS (OSINF) che entrerà in vigore il 1º gennaio 2004. La
revisione totale dell'OSINF è risultata indispensabile in seguito alla
modifica della legge militare, alle riforme in corso nell'esercito e nel
DDPS, nonché sulla base delle esperienze raccolte nell'ambito degli impieghi
dell'esercito in Svizzera e all'estero. La revisione dell'ordinanza, che
costituisce la base legale dell'attività dei servizi d'informazione del
DDPS, comprende modifiche redazionali e nuove disposizioni, basate sulla
legge militare riveduta, concernenti la tutela delle fonti e
l'archiviazione. La revisione dell'OSINF non pregiudicherà gli eventuali
risultati di diversi interventi parlamentari ancora in fase di elaborazione.

In seno al DDPS sono attivi diversi servizi d'informazione, diversamente
subordinati e dotati di compiti specifici. Si tratta del Servizio
informazioni strategico, subordinato ora direttamente al capo del DDPS, del
Servizio informazioni militare e del Servizio informazioni delle Forze
aeree. Quest'ultimi sono stati subordinati, nel quadro delle nuove strutture
di condotta del settore «Difesa» diretto dal capo dell'esercito,
rispettivamente al capo dello stato maggiore di condotta e al capo
dell'impiego delle Forze aeree.

In considerazione della sempre maggiore importanza che le sinergie assumono
nel quadro della nuova strategia in materia di politica di sicurezza,
riassunta dall'espressione «Sicurezza attraverso la cooperazione», numerosi
articoli della nuova ordinanza costituiscono la base per la cooperazione, da
un lato, tra i servizi d'informazione e, dall'altro, tra quest'ultimi e i
partner svizzeri ed esteri. Le disposizioni concernenti la comunicazione di
dati personali a cerchie autorizzate sono state adeguate per consentire
l'adempimento, a
favore dei livelli gerarchici interessati, del mandato legale affidato ai
servizi d'informazione e per facilitare la collaborazione con i partner
svizzeri ed esteri.

Conformemente alla legge militare riveduta, la tutela delle fonti deve
essere garantita senza eccezioni. A livello di ordinanza è previsto un
disciplinamento differenziato della tutela delle fonti e dell'archiviazione,
in considerazione delle esigenze dei servizi d'informazione e della
legislazione sull'archiviazione nonché in virtù delle disposizioni valevoli
per il Servizio di analisi e prevenzione attivo in seno all'Ufficio federale
di polizia. In base alle nuove disposizioni, i prodotti informativi saranno
offerti per l'archiviazione agli archivi competenti, mentre le informazioni
sensibili, che sottostanno a una tutela assoluta delle fonti, saranno
conservate internamente ai servizi d'intesa con l'Archivio federale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT
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