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Pacchetto fiscale 2001: richiesta di differimento dell'entrata in vigore a causa del referendum


COMUNICATO STAMPA

Pacchetto fiscale 2001: richiesta di differimento dell'entrata in vigore a
causa del referendum

26 set 2003 (DFF) Le modifiche decise dalle Camere federali nell'ambito
dell'imposizione della coppia e della famiglia nonché delle tasse di bollo
non dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2004 bensì solo il 1° gennaio
2005. Questo differimento è in relazione con il referendum lanciato con
successo contro il pacchetto fiscale 2001. Qualora, in occasione della
votazione prevista nel mese di maggio del 2004, il progetto venisse accolto,
a causa della sua entrata in vigore retroattiva l'economia, i contribuenti e
le autorità fiscali sarebbero confrontati con notevoli problemi di ordine
pratico. La modifica legislativa approvata dal Parlamento in data odierna
sottostà al referendum facoltativo e dev'essere discussa da entrambe le
Camere al più tardi durante la prossima sessione invernale.

Contro il pacchetto fiscale 2001 deciso il 20 giugno 2003 dalle Camere
federali è stato lanciato con successo il referendum. Di conseguenza, se il
popolo accettasse tale progetto in occasione della votazione prevista nel
mese di maggio del 2004, sorgerebbero problemi di attuazione. Le modifiche
nell'ambito dell'imposizione della coppia e della famiglia nonché delle
tasse di bollo, valide con effetto al 1° gennaio 2004, dovrebbero in tal
caso entrare in vigore retroattivamente e causerebbero quindi considerevoli
problemi di ordine pratico ai contribuenti e alle autorità fiscali.

In primo luogo risulterebbero complicazioni per i 250'000 lavoratori
stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e sono tassati
alla fonte. La tariffa dell'imposta alla fonte che dev'essere sottoposta
alla revisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non
potrebbe essere applicata fino alla votazione popolare. Qualora la legge
entrasse in vigore retroattivamente, i datori di lavoro e le amministrazioni
delle contribuzioni dovrebbero ricalcolare e rettificare a posteriori le
trattenute alla fonte. Queste operazioni sarebbero alquanto dispendiose, in
particolare per i datori di lavoro.

Anche l'ambito delle tasse di bollo sarebbe confrontato con difficoltà
d'attuazione. Se, all'inizio del 2004, una società anonima svizzera
aumentasse il proprio capitale azionario da 250'000 a un milione di franchi,
essa dovrebbe pagare la tassa d'emissione su quest'ultimo importo, perché il
nuovo e più elevato limite d'esenzione non sarebbe ancora in vigore. In caso
di accettazione del testo in votazione, la società anonima interessata
potrebbe far valere con effetto retroattivo il pagamento di una tassa non
dovuta che l'AFC le dovrà pertanto restituire.

Per queste ragioni il Consiglio federale propone di differire di un anno,
vale a dire al 1° gennaio 2005, l'entrata in vigore delle modifiche
nell'ambito dell'imposizione della coppia e della famiglia nonché delle
tasse di bollo. Poiché l'entrata in vigore con effetto retroattivo può
essere evitata solo con un decreto delle Camere federali, il Consiglio
federale ha approvato un pertinente disegno all'attenzione di entrambe le
Camere. Tale disegno sottostà al referendum facoltativo e dev'essere
discusso da entrambe le Camere al più tardi durante la prossima sessione
invernale.

Informazioni: Lukas Schneider, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031
324 91 29

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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