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Il Consiglio federale risponde a tre interventi parlamentari sul tema del rapimento internazionale di minori

 

 

Berna, 19.09.2003. La Convenzione dell'Aia sui rapimenti internazionali di minori si è dimostrata di principio efficace nella sua applicazione. Nell'ambito dei rimpatri di minori ci si può però sporadicamente trovare di fronte a casi sociali gravi. Il Consiglio federale intende pertanto adoperarsi per un adeguamento della Convenzione. È ciò che ha risposto a tre interventi parlamentari.

 

La Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori ha l'obiettivo di ricondurre nel loro ambiente abituale i minori rapiti, indipendentemente dal fatto che siano stati rapiti dal padre o dalla madre e a prescindere dalla nazionalità delle persone coinvolte. Grazie all'effetto preventivo della Convenzione e all'attività di consulenza e di mediazione svolta dalle autorità interessate, un terzo dei casi è risolto rapidamente e consensualmente, mentre un altro terzo richiede interventi e trattative di più lunga durata. Nei casi rimanenti la relazione tra i genitori è deteriorata al punto che per la procedura di ritorno si rende necessario il ricorso a più istanze giudiziarie. Rispondendo agli interventi delle consigliere nazionali Doris Leuthard, Ruth-Gaby Vermot-Mangold e Vreni Hubmann, il Consiglio federale ha sottolineato che la nomina di un patrocinatore prima ancora di intraprendere un tentativo di mediazione e di intavolare trattative in vista di una conciliazione non permetterebbe di realizzare l'obiettivo perseguito.

 


Non sradicare inutilmente il bambino

 

Il Consiglio federale ricorda che la Convenzione dell'Aia parte dal presupposto che, per il bene del minore e in considerazione dei dissidi famigliari che già lo turbano, occorre evitare di sradicarlo inutilmente dal suo ambiente e di allontanarlo dal genitore rimasto nel suo luogo di dimora abituale. Spetta pertanto al giudice del luogo di dimora abituale decidere sui diritti di padre e madre, poiché tale magistrato conosce più a fondo le condizioni di vita del minore e dei suoi genitori. Il giudice competente per la procedura di ritorno non deve decidere quale dei due genitori è più indicato per assistere ed educare il minore, al fine di non pregiudicare la questione ancora controversa relativa al diritto di custodia e di affidamento. Può invece negare il ritorno, se questo espone il minore a un grave pericolo per la sua integrità fisica o psichica.

 

Determinante la disponibilità dei genitori a cooperare e a giungere a un compromesso

 

I casi menzionati dalle parlamentari non sono rappresentativi. La maggior parte dei minori sono rimpatriati dai genitori, senza l'ausilio delle autorità. Se i genitori non intendono o non sono in grado di organizzare il ritorno dei minori, si può fare ricorso ai servizi dell'Autorità centrale in seno all'Ufficio federale di giustizia. Un ritorno può però avvenire in condizioni ottimali, rispettando il più possibile il bene del minore, unicamente se i genitori sono disposti a cooperare e a trovare compromessi. Poiché nell'ambito dei rimpatri di minori ci si può in effetti trovare sporadicamente di fronte a casi sociali gravi, il Consiglio federale si adopererà per un adeguamento della Convenzione dell'Aia e intensificherà gli sforzi volti ad applicare le norme conformemente al bene dei minori.

 

 

Altre informazioni:

David Urwyler, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 323 41 32