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Il segreto bancario non deve coprire gli atti criminali


COMUNICATO STAMPA

Il segreto bancario non deve coprire gli atti criminali

11 set 2003 (DFF) Anche in futuro occorre garantire che il segreto bancario
non offra protezione agli atti criminali. Solo in questo modo il segreto
bancario potrà essere mantenuto a lungo termine. Questa nota posizione è
stata ribadita dal Consiglio federale nella risposta a un'interpellanza del
consigliere nazionale Flavio Maspoli (Lega/TI).

Con l'interpellanza del 4 marzo 2002 il consigliere nazionale Flavio Maspoli
chiedeva informazioni concernenti le speculazioni sulla soppressione del
segreto bancario svizzero che il Ministro italiano delle finanze Giulio
Tremonti aveva avanzato in un'intervista rilasciata al quotidiano italiano
"Corriere della Sera".

Nella sua risposta il Governo ha dichiarato di non essere a conoscenza delle
informazioni che hanno dato adito alle asserzioni del Ministro italiano
delle finanze Giulio Tremonti. Probabilmente le dichiarazioni di allora
perseguivano, in prima linea, uno scopo di politica interna. Al momento
dell'intervista, infatti, il decreto sull'amnistia fiscale emanato il 21
novembre 2001 dal Governo italiano aveva già dispiegato i suoi effetti.
Questa misura doveva indurre i contribuenti italiani a rimpatriare i fondi
depositati all'estero, e finora mai dichiarati, dietro pagamento di una
tassa di legalizzazione del 2,5 per cento e senza altra pena a loro carico.

Nella stessa risposta il Consiglio federale ribadisce una volta di più la
sua intenzione di mantenere a lungo termine il segreto bancario. In pari
tempo pone nuovamente l'accento sul fatto che ciò non debba in nessun caso
coprire le attività criminali. Il segreto bancario svizzero non è assoluto;
esso può infatti essere levato nel quadro di un'inchiesta penale o di una
procedura di assistenza giudiziaria. Solo una politica penale che persegua
l'abuso del segreto bancario nei casi di attività criminali può garantire il
mantenimento a lungo termine del segreto bancario.

Il Governo non sostiene la proposta dell'autore dell'interpellanza di non
ratificare gli accordi fra Svizzera e Italia sull'assistenza giudiziaria in
campo economico, finanziario, fiscale e doganale. La mancata ratifica
dell'accordo internazionale che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ha finora avuto
come unica conseguenza il fatto che le disposizioni di questo accordo non
abbiano trovato applicazione. La mancata ratifica non comporta invece
nessuna limitazione per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria che la
Svizzera fornisce sulla base di altre convenzioni conchiuse con l'Italia.
Nel frattempo il Consiglio federale ha ritenuto che non vi era più motivo di
rinviare la ratifica e, il 1° aprile 2003, ha pertanto ratificato il
suddetto accordo internazionale aggiuntivo.

Informazioni: Lukas Schneider, Amm. fed. contribuzioni, tel. 031 324 91 29.

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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