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20.08.2003 - Oro e utili della Banca nazionale a Confederazione e Cantoni (versione corretta)

COMUNICATO STAMPA

Oro e utili della Banca nazionale a Confederazione e Cantoni (versione
corretta)

20 ago 2003 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha approvato
all'attenzione del Parlamento il messaggio e il decreto federale concernenti
l'utilizzazione di 1'300 tonnellate di oro della Banca nazionale (BNS). Il
Consiglio federale propone di mantenere al suo valore reale il patrimonio
non più utilizzato ai fini della politica monetaria e di creare un fondo che
lo amministri. Per un periodo di 30 anni i redditi devono essere ripartiti
nella misura di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. In
pari tempo il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il suo parere
sull'iniziativa "Utili della Banca nazionale per l'AVS". L'iniziativa
prevede di versare in futuro al Fondo di compensazione AVS l'utile netto
della Banca nazionale. Un miliardo di franchi all'anno sarebbe riservato ai
Cantoni. Il Governo raccomanda di respingere l'iniziativa.

Il 29 gennaio scorso il Consiglio federale aveva già formulato le sue
decisioni di fondo riguardo agli attivi della BNS, pari al controvalore di
1'300 tonnellate di oro ("attivi liberi"), non più utilizzati ai fini della
politica monetaria e valutaria nonché all'iniziativa "Utili della Banca
nazionale per l'AVS" e incaricato l'Amministrazione federale delle finanze
(AFF) di elaborare il relativo messaggio entro l'estate.

Con il messaggio il Governo sottopone ora al Parlamento due oggetti
distinti: il disegno di una base costituzionale per l'utilizzazione delle
1'300 tonnellate di oro della Banca centrale nonché il parere in merito
all'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per l'AVS". I due
oggetti rappresentano proposte a sé stanti. Essi possono pertanto essere
accettati o respinti in modo indipendente l'uno dall'altro. Tuttavia, dal
momento che entrambi vertono in senso lato sull'utilizzazione del patrimonio
della Banca nazionale, il Consiglio federale ha deciso di sottoporli al
Parlamento in un unico messaggio con due decreti federali distinti.

Mantenimento del valore reale - redditi alla Confederazione e ai Cantoni per
30 anni

Il disegno riguardante l'utilizzazione delle 1'300 tonnellate di oro verte
sulle riserve auree della Banca nazionale, che dall'inizio degli anni
Settanta sino a metà del 2000 erano state immobilizzate presso la BNS
conformemente alle prescrizioni legali. A seguito della soppressione del
vincolo legale del franco all'oro deciso il 1° maggio 2000, una parte di
queste tonnellate può ora essere venduta e impiegata per altri scopi
pubblici. Gli attivi liberi risultanti dalla vendita devono essere mantenuti
al loro valore reale. È necessaria una base costituzionale per il
mantenimento del valore reale, dato che il vigente articolo 99 capoverso 4
Cost. prevede la distribuzione degli utili della Banca nazionale a Cantoni e
Confederazione. Una simile ripartizione presuppone per natura che i
destinatari possano disporre senza restrizioni dei mezzi. Se viene ora
imposta la condizione del mantenimento del valore reale, questa possibilità
di poterne disporre liberamente non è più data.

Già vendute 840 tonnellate di oro

A fine luglio 2003 la BNS aveva già venduto 840 delle 1'300 tonnellate
d'oro. Queste vendite hanno permesso di ricavare 12,7 miliardi di franchi.
Il prezzo medio dell'oro venduto è stato di circa 15'200 Fr./kg.

Per evitare conflitti d'interessi fra la conduzione della politica monetaria
e valutaria, da un lato, e la gestione patrimoniale, dall'altro,
quest'ultima dovrà essere assunta da un fondo esterno alla BNS. I redditi
reali del patrimonio saranno attribuiti nella misura di un terzo alla
Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Questa proposta è limitata a un
periodo di 30 anni. Qualora si deciderà di non più continuare a gestire il
fondo, alla scadenza di tale termine il patrimonio sarà suddiviso per un
terzo alla Confederazione e per i due terzi ai Cantoni.

Con questa proposta il Consiglio federale riprende - ai fini della
distribuzione dei ricavi del patrimonio - la regola valida per la
ripartizione degli utili della Banca nazionale. Il fatto che i redditi
figurino nel preventivo ordinario di Confederazione e Cantoni permette di
evitare destinazioni vincolate problematiche nell'ottica
politico-finanziaria. Sul piano economico, la soluzione più sensata è quella
di utilizzare gli attivi liberi, senza vincolarli a determinati scopi, per
il finanziamento di compiti esistenti. Rinunciando al finanziamento di
compiti supplementari si contribuisce a diminuire i debiti o a ridurre le
imposte.

Convenzione principale e accordo aggiuntivo sulla ripartizione degli utili

La convenzione del 5 aprile 2002 sulla ripartizione degli utili stipulata
fra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) definisce una
ripartizione annua degli utili da distribuire a Confederazione e Cantoni
pari a 2,5 miliardi. Questa convenzione principale del mese di aprile del
2002 ha per oggetto gli utili correnti della Banca nazionale nonché la
riduzione degli accantonamenti eccedentari.

Il 12 giugno 2003 il DFF e la BNS hanno convenuto mediante un accordo
aggiuntivo sulla ripartizione degli utili che a partire dalla primavera del
2004 e sino all'entrata in vigore di una nuova base legale i redditi
conseguiti sugli attivi liberi sono distribuiti in ragione di un terzo alla
Confederazione e di due terzi ai Cantoni. L'importo annuo destinato alla
distribuzione aumenterà costantemente con le vendite dell'oro - e sulla base
dell'ipotesi di un prezzo dell'oro medio pari a 15'000 fr./kg - da 300
milioni nel 2004 a 500 milioni a partire dal 2006.

Nel 2007, le previsioni sui redditi riferite all'accordo aggiuntivo saranno
sottoposte, unitamente a quelle per la convenzione principale, a una
verifica. Inoltre, anche per l'accordo aggiuntivo valgono i limiti superiori
e inferiori per gli accantonamenti della BNS previsti nell'ambito della
convenzione principale. Non appena gli accantonamenti si scostano nella
misura di oltre 10 miliardi di franchi dall'andamento auspicato, saranno
necessarie modifiche della convenzione sulla ripartizione degli utili.

Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa

Mentre l'utilizzazione degli attivi liberi verte sul patrimonio della Banca
nazionale, che è stato accumulato in passato e che ora, a seguito di un
adeguamento del regime monetario, può essere ripartito, l'iniziativa
popolare del 9 ottobre 2002 "Utili della Banca nazionale per l'AVS" si
riferisce ai redditi futuri e periodici della Banca nazionale. L'iniziativa
propone una modifica dell'attuale chiave di riparto contenuta nell'articolo
99 capoverso 4 Cost., secondo il quale gli utili della Banca nazionale sono
attribuiti per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.
Secondo l'iniziativa, gli utili della Banca nazionale dovranno confluire in
futuro nel fondo AVS. È fatto salvo il trasferimento di un miliardo di
franchi all'anno ai Cantoni. Mediante questa modifica della chiave di
riparto, l'iniziativa intende contribuire ad assicurare il finanziamento
dell'AVS. Anche il Governo ritiene che il problema dell'AVS sia prioritario;
non può tuttavia essere risolto con una parte dei redditi del patrimonio
aureo.

Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa per due motivi.
In primo luogo, perché non è in grado di raggiungere l'obiettivo da essa
auspicato e, in secondo luogo, perché esporrebbe la SNB a una forte
influenza politica.

Per quanto concerne il primo motivo, anche se l'iniziativa entrasse in
vigore, essa permetterebbe di posticipare al massimo di qualche anno un
aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS. L'iniziativa non
porterebbe tuttavia un risanamento a lungo termine dell'AVS, in particolare
perché a partire dal 2013, ma già prima se necessario a seconda
dell'evoluzione dei redditi, l'utile distribuito dalla banca centrale si
aggirerà soltanto attorno al miliardo previsto dagli iniziativisti per i
Cantoni. Pertanto non rimarrebbe più niente all'AVS, dal momento che un
miliardo è comunque previsto per i Cantoni.

In merito al secondo motivo, sancendo uno scopo di finanziamento per l'AVS
nell'articolo costituzionale riguardante la banca centrale, l'iniziativa
potrebbe, da un lato, mettere in pericolo la credibilità della BNS e,
dall'altro, esporre l'istituto a una maggiore influenza politica. Proprio
perché l'iniziativa si fonda su stime irrealistiche degli utili, vi è
soprattutto il pericolo che, in caso d'accettazione dell'iniziativa, venga
esercitata una forte pressione politica sulla BNS affinché aumenti le sue
distribuzioni a favore dell'AVS. Ciò sarebbe in contraddizione con
l'indipendenza della BNS sancita nella Costituzione.

Informazioni:

Marianne Widmer, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 322 54 31

Osservazione: nel riquadro "Già vendute 840 tonnellate di oro" della
versione originale l'indicazione del prezzo medio dell'oro venduto non era
corretta. Invece di "circa 15'500 Fr./kg" il prezzo medio è di "circa 15'200
Fr./kg".

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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