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Entrata in vigore del Protocollo n. 13 alla CEDU, concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza

Berna, 1° luglio 2003

Comunicato stampa

Entrata in vigore del Protocollo n. 13 alla CEDU, concernente l'abolizione
della pena di morte in ogni circostanza

Elaborato in seno Consiglio d'Europa il Protocollo n. 13 alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), che vieta la pena di morte in ogni circostanza, è stato aperto alla
firma il 3 maggio 2002 in occasione della 110a sessione del Comitato dei
Ministri. Entra in vigore oggi, 1° luglio 2003, tre mesi dopo il deposito
del decimo strumento di ratifica.

Membro del Consiglio d'Europa dal 1963, il nostro Paese vi si impegna
risolutamente per i diritti dell'uomo. Convinta che l'abolizione della pena
di morte in ogni circostanza riveste un'importanza essenziale per la
protezione del diritto alla vita, la Svizzera ha partecipato attivamente all
'elabo­razione del Protocollo n. 13 alla CEDU e l'ha firmato e ratificato il
3 maggio 2002, ossia il giorno stesso dell'apertura alla firma.

Il Protocollo n. 13 alla CEDU verte sull'abolizione della pena di morte in
ogni circostanza, incluso per gli atti commessi in tempo di guerra o di
pericolo imminente di guerra. Anche se non crea nessun obbligo nuovo per la
Svizzera, esso costituisce nondimeno il primo strumento internazionale
giuridicamente vincolante che vieta la pena di morte in ogni circostanza e
che non ammette deroghe né riserve. La sua adozione rappresenta l'ultima
tappa verso un continente europeo libero dalla pena di morte e riflette la
tendenza crescente, manifestatasi sul piano nazionale e internazionale in
favore della soppressione di tale sanzione penale.

In Svizzera, la pena di morte per i reati in tempo di pace è stata abolita
con l'adozione del Codice penale del 1937 entrato in vigore nel 1942. Nel
1992, tale sanzione è stata stralciata anche dal Codice penale militare. Da
questa data, la pena di morte è stata pertanto abrogata nel nostro Paese.
Inoltre, la Costituzione federale del 18 aprile 1999 la vieta espressamente.
La rientrodu­zione della pena capitale in tempo di pace nel nostro
ordinamento giuridico è esclusa dal Pro­tocollo n. 6 alla CEDU, entrato in
vigore per la Svizzera nel 1987, mentre il secondo Protocollo facoltativo al
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II) la
esclude in modo assoluto, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Per maggiori informazioni:

Un rapporto sulla Svizzera e il Protocollo n°13 alla CEDU è disponibile nel
sito Internet della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE:

http://www.ddip.admin.ch/sub dipl/i/home/organ/div1/human/listrep.html

Cfr. anche il sito Internet del Consiglio d'Europa:

http://www.coe.int/T/F/Communication et Recherche/Presse