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Unificazione della procedura civile

Il DFGP pone in consultazione il pacchetto di riforme

Berna, 26.06.2003. La procedura civile, attualmente disciplinata in 26
codici cantonali, va uniformata. Mercoledì il Consiglio federale ha
autorizzato il DFGP a porre in consultazione l'avamprogetto di Codice di
procedura civile svizzero. La consultazione durerà fino alla fine di
dicembre 2003.

Attualmente la procedura civile non è disciplinata in una legge federale
bensì in 26 codici cantonali. Anche la Costituzione federale e diverse leggi
federali contengono norme procedurali. Inoltre, il Tribunale federale ha
sviluppato il diritto processuale civile non scritto su questioni
importanti. Poco chiare e difficilmente accessibili sono quindi oggi le
fonti della procedura civile. Tale frammentazione del diritto comporta
incertezza giuridica e considerevoli difficoltà pratiche. La riforma della
giustizia, accolta da Popolo e Cantoni il 12 marzo 2000, ha creato le basi
costituzionali per colmare tali lacune e unificare la procedura civile.

Diritto consolidato e novità

L'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero (CPCS), elaborato da
una Commissione peritale, riprende i principi riconosciuti e parecchi
istituti giuridici consolidati presenti nelle varie leggi cantonali di
procedura, senza prendere come modello un particolare codice di procedura
civile. Pertanto, ogni Cantone troverà nell'avamprogetto regole consolidate,
ma anche novità. L'unificazione della procedura civile presuppone dunque
flessibilità e propensione alla novità, ma d'altro canto prosegue la
tradizione giuridica. L'avamprogetto pone l'accento in particolare su una
procedura economica e quanto più vicina alla prassi, non solo per garantire
ai giustiziabili una giustizia rapida ed efficace, ma anche per mettere a
disposizione dei tribunali e degli avvocati uno strumento adeguato.

Alleggerire il diritto processuale

Con i suoi 400 articoli circa, l'avamprogetto della Commissione peritale
corrisponde a un codice di procedura cantonale di media lunghezza. In
realtà, esso risulta però notevolmente più corto poiché disciplina tutta la
procedura civile davanti ai tribunali cantonali, ciò che permette di
abrogare un gran numero di disposizioni processuali che oggi si ritrovano
nel Codice civile, nel Codice delle obbligazioni e in più di 20 leggi
federali. Oltre a tali norme di diritto federale, è parimenti eliminato l'
intero diritto concordatario in materia di procedura civile, come pure circa
10 000 disposizioni tra i 26 codici cantonali di procedura civile, il che
semplifica e alleggerisce sensibilmente il diritto processuale svizzero.

Considerevole importanza del processo civile a carattere sociale
L'avamprogetto si fonda sulle tipologie classiche di procedura, improntate
sui diversi tipi di lite e di parti: procedure ordinarie, controversie
commerciali, procedure semplificate, senza spese (processo civile a
carattere sociale) e procedure sommarie. La procedura ordinaria costituisce
la base. Particolare importanza è attribuita al processo civile a carattere
sociale che si applica a questioni di diritto del lavoro, in materia di
locazione e di consumatori.

Maggiore efficienza

L'avamprogetto mira a una conduzione giudiziaria del processo la più snella
ed equa possibile, senza scostarsi - in linea di massima - dal principio
attitatorio (secondo cui spetta alle parti esporre la lite). Il tribunale ha
numerose possibilità per gestire meglio il processo. A seconda dei requisiti
di economia processuale, è ad esempio possibile riunire o separare i
procedimenti. Un'ulteriore esigenza è la celerità del processo, senza
tuttavia trascurare la ricerca della verità.

Il sistema dei mezzi d'impugnazione segue la tradizione giuridica svizzera.
Diversamente da quanto previsto nell'organizzazione giudiziaria, non si
propone un'unica possibilità di impugnazione mediante ricorso unico, bensì
diversi rimedi giuridici secondo i vari modelli cantonali (appello, reclamo
e ricorso). È tuttavia garantita la compatibilità con la legge sul Tribunale
federale.

Nessuna azione di gruppo

L'avamprogetto propone innovazioni, nella misura in cui sono compatibili con
l'ordinamento giuridico elvetico, ma non contempla esperimenti. Rinuncia
quindi all'introduzione dell'azione di gruppo (class action), nota nel
diritto americano. Per contro, amplia istituti consolidati atti a perseguire
obiettivi simili a quelli delle azioni di gruppo (litisconsorzio,
intervento, azione collettiva, congiunzione di procedimenti connessi).

L'avamprogetto unifica unicamente il diritto procedurale. L'organizzazione
giudiziaria resta di competenza dei Cantoni.

Altre informazioni:
Dominik Gasser, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 40 94