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Aperta la consultazione sulla tassazione semplificata degli eredi


COMUNICATO STAMPA

Aperta la consultazione sulla tassazione semplificata degli eredi

25 giu 2003 (DFF) Il Consiglio federale è favorevole a una semplificazione
e, rispetto al diritto vigente, a una notevole riduzione del ricupero
d'imposta nei casi di successione. Essa solleva meno riserve sotto il
profilo etico di un'amnistia fiscale generale, con o senza ricupero
forfettario d'imposta, dato che gli eredi non hanno di regola nessuna colpa
per la sottrazione d'imposta commessa dal defunto. Due varianti si basano
sulla procedura ordinaria di ricupero d'imposta: una l'abbrevia e l'altra la
semplifica. Un terza variante, che si avvicina a un'amnistia, prevede una
riscossione forfettaria del ricupero d'imposta in percentuale del patrimonio
dichiarato. Nello stesso tempo vengono proposte due ulteriori modifiche
legislative: l'una sulla totale eliminazione della responsabilità degli
eredi per le multe dovute dal defunto, l'altra sull'autodenuncia esente da
pena. In data odierna, il Consiglio federale ha posto in consultazione un
corripondente disegno di legge.

Invece di un'amnistia fiscale generale, il Consiglio federale propone di
ricorrere a una semplificazione del ricupero d'imposta nei casi di
successione. Ciò solleva meno riserve sotto il profilo etico di un'amnistia
fiscale generale, dato che gli eredi non hanno di regola nessuna colpa per
la sottrazione d'imposta commessa dal defunto. Tre sono le varianti in
discussione:

1. Un ricupero d'imposta forfettario per gli eredi

Esso viene riscosso in percentuale del patrimonio dichiarato. Per l'imposta
federale diretta è in discussione una tariffa leggermente progressiva che va
dall'1,5 al 2,5 per cento.

2. Una procedura abbreviata di ricupero d'imposta per gli eredi

La riscossione del ricupero d'imposta è limitata agli ultimi tre anni
(finora 10 anni) di vita del de cuius. In questo caso non viene riscosso un
forfait, bensì effettuato un conteggio preciso del ricupero d'imposta e
degli interessi di mora.

3. Una procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

In questa variante una determinata percentuale del patrimonio dichiarato
funge da base di calcolo forfettaria. Viene proposto il 15 per cento.
L'importo così calcolato viene successivamente tassato all'aliquota
applicabile al reddito complessivo dell'ultimo periodo fiscale prima della
morte del de cuius. Al riguardo per l'imposta federale diretta dovrebbe
essere applicata un'aliquota minima del 5 per cento.

Due modifiche legislative supplementari

Contemporaneamente - e indipendentemente dalla variante prescelta ai fini
del ricupero d'imposta per gli eredi - vengono proposte due ulteriori
modifiche legislative: in primo luogo, nel rispetto della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, la completa eliminazione della
responsabilità degli eredi per le multe dovute dal defunto. In secondo luogo
la rinuncia alla riscossione di una multa qualora il contribuente dichiari
spontaneamente e interamente le sue sottrazioni d'imposta (cosiddetta
autodenuncia esente da pena).

Le tre varianti e le due modifiche legislative supplementari in questione
dovrebbero essere applicate non solo all'imposta federale diretta, bensì
anche alle imposte cantonali e comunali. Il Consiglio federale è infatti
dell'opinione che misure simili all'amnistia possano avere successo solo se
il maggior numero possiblile di contribuenti dichiara al fisco i suoi
redditi e sostanze occultati. L'esonero degli eredi dalla multa,
l'autodenuncia esente da pena nonché le varianti 2 e 3 della procedura
agevolata di ricupero d'imposta possono essere disciplinati senza problemi
nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni (LAID). Per contro, per la variante 1 è possibile sancire nella
LAID solo il principio, ma non una tariffa. A causa della sovranità fiscale
dei Cantoni il successo di questa variante dipende quindi ampiamente
dall'ammontare delle aliquote fiscali cantonali che verranno stabilite.

Contrariamente a un'amnistia fiscale generale, che rimane in vigore solo per
un tempo ben determinato e limitato, tutte le misure proposte nel disegno di
legge dovrebbero valere per un tempo indeterminato ed essere quindi inserite
nella legislazione tributaria ordinaria.

A lungo termine sono previste maggiori entrate, in quanto è da prevedere che
in molti casi gli eredi siano più facilmente indotti a regolare la loro
situazione con il fisco, se viene loro offerto un modo finanziariamente più
conveniente di imboccare la via della legalità fiscale.

Informazioni: Peter Schneeberger, Amministrazione federale delle
contribuzioni, 031 322 74 38 Christine Gante, Amministrazione federale delle
contribuzioni, 031 323 25 74 (solo la mattina)

Dipartimento federale delle finanze DFF
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CH-3003 Berna
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