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Meno ostacoli per i disabili

La legge sui disabili entra in vigore il 1° gennaio 2004

Berna, 25.06.2003. Mercoledì il Consiglio federale ha posto in vigore la
legge sui disabili con effetto al 1° gennaio 2004. La nuova legge permetterà
tra l'altro ai circa 700 000 disabili che vivono in Svizzera un accesso
agevolato ai trasporti e agli edifici pubblici.

Il 1° gennaio 2004 entreranno inoltre altre revisioni di leggi che tengono
debitamente conto delle necessità dei disabili (telecomunicazioni,
statistica federale, formazione professionale, circolazione stradale). L'
entrata in vigore dell'adeguamento del diritto fiscale è prevista per il 1°
gennaio 2005. Infine, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale dell'
ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il
Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare le pertinenti
ordinanze d'esecuzione.

La nuova legge sui disabili permetterà di realizzare una rete di trasporti
pubblici quanto più completa anche per i disabili. Le imprese di trasporto
pubblico sono obbligate a migliorare progressivamente i loro servizi,
adeguando completamente alle esigenze dei disabili gli impianti di
comunicazione e di distribuzione dei biglietti entro dieci anni e gli
edifici, gli impianti e i mezzi di trasporto entro venti anni al massimo. La
Confederazione e i Cantoni verseranno aiuti finanziari. Il contributo della
Confederazione sarà di 300 milioni di franchi.

Accesso agevolato a costruzioni e impianti pubblici

L'accesso dei disabili a edifici e impianti destinati al pubblico deve
essere agevolato. Tale è il caso per costruzioni ex novo e per impianti che
devono essere rinnovati; quest'ultimi devono tenere conto delle esigenze dei
disabili. Se il proprietario dell'immobile non rispetta tale obbligo, un
disabile o un'organizzazione riconosciuta d'aiuto ai disabili può far
imporre i relativi provvedimenti mediante ricorso o azione.

Prestazioni adeguate da parte dell'ente pubblico

La nuova legge obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a offrire
tutte le loro prestazioni in modo che anche i disabili ne possano fruire
senza svantaggi. Ne consegue che, per esempio, gli atti o le offerte in
Internet devono essere disponibili in una forma accessibile agli ipovedenti.
Come per il diritto d'accesso alle costruzioni, anche in questo caso è data
la possibilità di ricorso o azione.

Tutelato il principio della proporzionalità

Sia il diritto d'accesso a costruzioni e impianti sia quello di poter
usufruire delle prestazioni possono essere fatti valere soltanto nella
misura in cui rispettino il principio della proporzionalità. In caso di
conflitto occorre dunque procedere a una ponderazione degli interessi. La
legge sancisce che nel caso di rinnovo il proprietario dell'immobile è
tenuto a effettuare adeguamenti soltanto per un ammontare corrispondente al
20 per cento dei costi di rinnovo o al 5 per cento del valore assicurativo
dell'edificio.

Ufficio per le pari opportunità dei disabili

Al momento dell'entrata in vigore della legge la segreteria generale del DFI
istituirà un Ufficio per le pari opportunità dei disabili. Tale Ufficio
promuove in particolare l'informazione sulle esigenze dei disabili, avvia o
sostiene programmi e campagne d'informazione, coordina le attività delle
varie istituzioni pubbliche e private attive in questo ambito e analizza
periodicamente l'efficacia delle misure prese.

Altre informazioni:
Luzius Mader, vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41
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