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Prescrizioni tecniche per i veicoli adeguate a più severi standard ecologici e di sicurezza

COMUNICATO STAMPA

Prescrizioni tecniche per i veicoli adeguate a più severi standard ecologici
e di sicurezza

Il Consiglio federale ha deciso in data odierna di adeguare le prescrizioni
tecniche per i veicoli a più severi standard in materia di protezione dell'
ambiente e di sicurezza della circolazione, armonizzando così la normativa
svizzera con quella dell'Ue. Grazie a prescrizioni più severe in materia di
gas di scarico dei motoveicoli, si intende ridurre ulteriormente le
emissioni nocive e migliorare la qualità dell'aria. D'ora in poi dovranno
essere muniti di limitatori di velocità tutti i veicoli a motore dal peso
totale superiore a 3,5 tonnellate e tutti i veicoli adibiti al trasporto di
persone con più di 9 posti; questa misura, unitamente all'obbligo di
equipaggiare i camion di un dispositivo di protezione antincastro anteriore,
contribuisce a rendere più sicuro il traffico.

Prescrizioni più severe in materia di gas di scarico dei veicoli a motore

Con la direttiva 2002/51/CE, le prescrizioni Ue sui gas di scarico per i
motoveicoli vengono inasprite in due tappe (EURO 2 a partire dal 2004, EURO
3 a partire dal 2007); nel contempo vengono ridefiniti i termini transitori
per l'applicazione della seconda tappa per le motoleggere. Con l'
introduzione contemporanea dei due provvedimenti, anche in Svizzera potranno
essere ulteriormente ridotte le emissioni nocive di questi veicoli.

Limitatori di velocità per tutti i camion e gli autobus

Conformemente alla normativa attuale, devono essere muniti di un limitatore
di velocità tutti i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci dal peso
totale superiore a 12'000 kg e gli autobus dal peso totale superiore a
10'000 kg. Con l'estensione dell'obbligo di equipaggiamento, in armonia con
la direttiva 2002/85/CE in futuro dovranno essere equipaggiati con un
limitatore di velocità tutti i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci
dal peso totale superiore a 3'500 kg (camion, trattori a sella, ecc.) e
tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti (autobus
e furgoncini). La regola si applica ai veicoli importati o prodotti in
Svizzera a partire dal 1° gennaio 2005.

Sui veicoli con motori diesel della categoria EURO 3, ammessi per la prima
volta alla circolazione dopo il 1° ottobre 2001, questo dispositivo va
montato in un secondo tempo. Il montaggio verrà controllato a partire dal 1°
gennaio 2006 in occasione di periodici test.

Dispositivo di protezione antincastro anteriore per i veicoli pesanti

Per garantire una maggiore sicurezza del traffico, d'ora in poi i camion e i
trattori a sella pesanti dovranno essere muniti di un dispositivo di
protezione antincastro anteriore (direttiva 2000/40/CE). In passato, erano
obbligatori soltanto i relativi dispositivi laterali e posteriori. Questa
disposizione, valida per tutti i veicoli importati o prodotti in Svizzera a
partire dal 10 agosto 2003, è introdotta contemporaneamente anche nei Paesi
dell'Ue.

Berna, 16 giugno 2003

      DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia
e delle Comunicazioni

      Servizio stampa

Informazioni: Ufficio federale delle strade (USTRA), Servizio stampa, tel.
031 324 14 91

Allegato:

-          Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV)

-          Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV
3)