Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Assicurazione malattie: il Consiglio federale decide un pacchetto di riforme che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004

Comunicato stampa
6 giugno 2003

Assicurazione malattie: il Consiglio federale decide un pacchetto di riforme
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004

Conclusa la consultazione nell'ambito dell'assicurazione malattie, il
Consiglio federale ha deciso un pacchetto di riforme a livello di ordinanza.
L'obiettivo è potenziare ulteriormente la solidarietà tra gli assicurati,
adeguare parzialmente la loro partecipazione ai costi all'evoluzione dei
costi assicurativi ed obbligare le casse malati ad aumentare la trasparenza,
rendendo accessibili al pubblico una quantità maggiore di dati aziendali. La
modifica d'ordinanza prevede anche misure contro gli abusi nel settore dei
laboratori ed un'armonizzazione dei tassi di riserva. A favore degli
assicurati che hanno scelto "forme particolari d'assicurazione" sono state
stabilite con effetto a partire dal 1° ottobre 2003 chiare regole inerenti
al cambiamento d'assicurazione. Il resto delle modifiche d'ordinanza entrerà
in vigore il 1° gennaio 2004.

Durante la consultazione, la maggior parte del pacchetto di riforme non è
stata essenzialmente contestata. Questo vale in particolare per le
disposizioni sulla lotta agli abusi nel settore dei laboratori, sul tasso di
riserva unitario, sulla promozione della trasparenza e sulla semplificazione
dei termini di disdetta.

Le reazioni ai cambiamenti proposti riguardo alle partecipazioni ai costi
(sia quelle ordinarie che quella opzionale) sono invece state contrastanti:

Partecipazioni ai costi ordinarie (franchigia di base e aliquota
percentuale)

Solo una (forte) minoranza ha sostenuto l'aumento delle partecipazioni ai
costi ordinarie: la maggioranza era contraria soprattutto per motivi di
politica sociale e familiare. Il Consiglio federale resta dell'avviso che la
franchigia di base vada aumentata da 230 a 300 fr., poiché i pazienti devono
essere maggiormente incentivati a comportarsi in modo attento ai costi. Nei
casi di poca entità l'incentivo principale è infatti dato dalla franchigia.
L'aumento tiene inoltre conto dell'evoluzione dei costi dall'ultimo
adeguamento della franchigia. Tuttavia, considerata la forte resistenza
incontrata durante la consultazione, il Consiglio federale ha deciso quale
soluzione di compromesso di aumentare l'importo massimo dell'aliquota
percentuale a 700 invece di 800 fr., il che non implica una rinuncia all'
incentivo auspicato. Il parziale aumento dell'importo massimo dell'aliquota
percentuale è giustificato, poiché quest'ultimo non è più stato adeguato da
oltre dodici anni.

Partecipazione ai costi opzionale (riduzioni dei premi per le franchigie
opzionali)

Le nuove riduzioni massime dei premi sono state respinte dai più, perché si
teme che i modelli con franchigie opzionali diventino meno interessanti. Il
Consiglio federale ha ciononostante deciso l'entrata in vigore delle nuove
riduzioni massime dei premi, poiché vuole evitare che a causa di tassi di
riduzione troppo elevati le mancate entrate degli assicuratori superino la
diminuzione delle uscite dovuta alla scelta degli assicurati di partecipare
in maggior misura ai costi. In caso contrario questa differenza dovrà essere
compensata attraverso un aumento generale del livello dei premi. Questo
effetto perverso va ridotto al minimo mediante un adeguamento attuariale,
senza eliminare l'incentivo ad un comportamento attento ai costi. Riducendo
il tetto massimo delle riduzioni in franchi viene anche aumentato in modo
mirato il contributo di solidarietà degli assicurati con una franchigia
elevata a favore di quelli con la franchigia di base.

Inoltre la limitazione delle riduzioni dei premi compensa parzialmente l'
aumento delle partecipazioni ai costi. Con l'aumento delle partecipazioni
una parte dei costi viene riversata sui beneficiari di prestazioni, cioè i
malati. La ridefinizione della riduzione massima dei premi rappresenta
invece un contributo di solidarietà delle persone sane. È infatti provato
che queste sono più propense a scegliere modelli assicurativi alternativi.

DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO

                                                                  Servizio
Stampa e informazione

Informazioni:                                            tel. 031 324 07 37

                                                                  Daniel
Wiedmer

                                                                  Vigilanza
assicurazione malattie, caposettore

                                                                  Ufficio
federale delle assicurazioni sociali

Allegati:        - panoramica del pacchetto di riforme
                        - modifica d'ordinanza

Panoramica del pacchetto di riforme

Misure sul fronte delle partecipazioni ai costi da parte degli assicurati

Una parte del pacchetto riguarda le partecipazioni ai costi da parte degli
assicurati nell'assicurazione malattie obbligatoria. Queste sono composte da
un contributo annuo fisso (franchigia; solo per adulti) e dal 10 per cento
dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio
federale stabilisce l'importo della franchigia obbligatoria e l'importo
massimo annuo dell'aliquota percentuale. Gli assicurati sono liberi di
scegliere una franchigia più alta, ottenendo in cambio una riduzione del
premio.

Solidarietà nel sistema delle riduzioni per franchigie più elevate.

Si può affermare che gli assicurati con una franchigia opzionale più elevata
cagionano meno spese degli altri. Bisogna però evitare che, a causa di tassi
di riduzione troppo elevati, le mancate entrate degli assicuratori superino
la diminuzione delle uscite dovute alla scelta degli assicurati di
partecipare in maggior misura ai costi. Poiché questo ha un effetto perverso
sul livello generale dei premi, i tassi di riduzione sul premio di base
verranno adeguati su basi attuariali. L'incentivo ad un comportamento
attento ai costi viene mantenuto. Allo stesso tempo viene abbassato il
limite massimo delle riduzioni in franchi (fino ad un massimo dell'80% del
rischio supplementare in franchi assunto con la franchigia opzionale, invece
dell'attuale 100%). Si parte infatti dal presupposto che le franchigie più
elevate vengano scelte soprattutto da persone a basso rischio di malattia.
Queste verseranno (come finora) un contributo di solidarietà per il
finanziamento dei costi degli altri assicurati. Con l'abbassamento del tetto
massimo delle riduzioni in franchi questo contributo viene ora aumentato.

     franchigia opzionale
     Riduzione massima attuale
     Riduzione massima a partire dall'1.1.2004

      figli
     150.-
     15%, ma non più di 150 fr./anno
     21%, ma non più di 120 fr./anno

     300.-
     30%, ma non più di 300 fr./anno
     37%, ma non più di 240 fr./anno

     375.-
     40%, ma non più di 375 fr./anno
     43%, ma non più di 300 fr./anno

      adulti (franchigia di base attuale: 230.- fr., dal 2004: 300.-)
     400.-
     8%, ma non più di 170 fr./anno
     3%, ma non più di 80 fr./anno

      600.-
     15%, ma non più di 370 fr./anno
     9%, ma non più di 240 fr./anno

      1200.-
     30%, ma non più di 970 fr./anno
     24%, ma non più di 720 fr./anno

      1500.-
     40%, ma non più di 1270 fr./anno
     30%, ma non più di 960 fr./anno

Secondo un modello di calcolo la nuova regolamentazione dovrebbe sgravare i
premi di circa 2 punti percentuali.

Franchigia e aliquota percentuale: adeguamento all'evoluzione dei costi

Sulla base dell'evoluzione dei costi rilevata al 1° gennaio 1998, il
Consiglio federale ha aumentato la franchigia obbligatoria da 150 a 230
franchi. In seguito all'evoluzione dei costi registrata da allora, essa
verrà aumentata a 300 fr. a partire dal 1° gennaio 2004, mentre l'importo
massimo annuale dell'aliquota percentuale salirà da 600 a 700 fr. Per i
figli si continuerà a pagare la metà di questa somma: il nuovo importo sarà
quindi di 350 franchi. Questi provvedimenti dovrebbero sgravare i premi di
circa 1.2 punti percentuali.

Regole più severe nell'ambito dei laboratori
La modifica d'ordinanza contribuisce a combattere gli abusi constatati negli
ultimi tempi nel settore dei laboratori comuni. I medici con uno studio
proprio, facendo eseguire da terzi le analisi da loro fatturate (invece di
svolgerle nel proprio laboratorio), possono aggirare le disposizioni sull'
obbligo di far usufruire gli assicurati di eventuali riduzioni concesse da
terzi. Nell'ordinanza viene pertanto disciplinata in modo più dettagliato la
definizione di laboratorio del gabinetto medico e sono precisate le
disposizioni sulla fatturazione nel settore delle analisi.

Più trasparenza a vantaggio degli assicurati

Gli assicuratori saranno tenuti a mettere a disposizione di tutte le persone
interessate una documentazione contenente il rapporto di gestione dell'
esercizio trascorso, i dati principali per ramo assicurativo e altri dati
numerici quali ad esempio gli importi dei premi, le riserve o i costi
amministrativi. Al fine di poter paragonare meglio i premi, l'UFAS ha già
stabilito con effetto a partire dal 1° gennaio 2004 le regioni di premi
cantonali, che sono vincolanti e uguali per tutti gli assicuratori.

Armonizzare le riserve minime per aumentare la concorrenza
Le riserve minime prescritte verranno adeguate al livello attualmente valido
per gli assicuratori più grandi (tra il 15 e il 20% dei premi dovuti) al
fine di migliorare la concorrenza tra gli assicuratori. Il finanziamento di
riserve minime che vanno dal 24 al 182% svantaggia i piccoli e medi
assicuratori. Per questi ultimi l'armonizzazione delle riserve comporterà
tuttavia la stipula di un contratto di riassicurazione.

Cambiamento di assicuratore: miglioramenti per gli assicurati

Nei casi in cui nel corso dell'anno civile gli assicuratori dovessero
adeguare i premi, la modifica d'ordinanza prevede chiare regole a vantaggio
degli assicurati che hanno scelto "forme particolari d'assicurazione" (HMO,
rete sanitaria, franchigie opzionali, assicurazione con bonus). Questi
assicurati potranno in tal modo cambiare forma di assicurazione o
assicuratore anche durante l'anno senza complicazioni. Questo
disciplinamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2003 e sarà quindi
applicabile già a partire dall'autunno prossimo, qualora in seguito all'
annuncio dei nuovi premi gli assicurati volessero optare per un cambiamento.

begin 666 clip image002.gif
M1TE&.#EA*@)K`'<`,2'^&E-O9G1W87)E.B!-:6-R;W-O9G0@3V9F:6-E`"'Y
M! $`````+ ``)P`J`B(`@X&!@0$``*:FI@$"`P$"`P$"`P$"`P$"`P$"`P$"
M`P$"`P$"`P$"`P$"`P$"`P$"`P+ E(^IR^T/HYRTVHNSWKS[#X;B2);FB:;J
MRK;N"\?R3-?VC>?ZSO?^#PP*A\2BD1&X)2M+0?/QC$43RV9R:@UHM]3%=DH!
M>PWB1EF!A6I;9 .L:K*.G>0)G(Z7W+NOML^/9G.V=Q58Y :T=J!H`4CGN )Y
M%"+9,=AX6'F8HZF$67.)5VB8-Y9(RJ172M,Y:[K+
MB "5RPN,ULLH7'<\R^BD:SSJC+P9O6CM5@J8/+R:K8S\?!6]+=[-3(PNMR9>
M!9Y>+'V:#+8=;TW^'+R^:?^K/SWOWC11MP;>.9=H'\%]7]8U'%:+W[5,P4#MN% %972X#@G0<; ,OTVNM(ND+U>)#P)EG
M023M]7/9N':W+B;7!;4O>G/3)L[*5[9=Q\.G@J;".KG?MZ[Q*DZ5&;GO1[JG
M:S2.]N;GMUZ+-5BT'MO')VPK2[3Z= &G+N]88I^  %KUU7>C&'
M6'/>C=>;@1X)5U1V8!AXW"%5'U6>T3CAA8GU9R"! (''&'SA1= 54C >AU)(0,&S
MF9+?:Ä=W E*6,V)FI%HHH 30F:ED &9E^&UB%IV)$*QF$/J4GAS'VTZBB7BB$
ME6PL0IHEF(CR^1A#[4&$X:3-`+÷Z+ICV704.?FJ5 *E=JBKAP1
MT:VZ[DI$KKS^"FQZP0Y+K!&^%HMLLLK +LMLL\X^"VVTTDY+;;767HMMMMIN
M2Z2I('@[Z0;@P"C''&[0JT\*K?L-.P-.^*
MW,\Q3Q(SLD8/T5JKJ R +)=Y,8?VCKL:WXRS'06K62F"-)Y\J*HJ"UV>3Z:B
MK ?%)$L\M'()+TTTOSE/+:^8RD :#=#6I:U]LL:(Z
M#36BD/,]TM.68/=-N. 65VHYTI4G#CK;5CON6Y&ODASY/T[7S#G+KB *NN8V
M`=YS>VF'COO-H[])9Y6R\PV\.YA[;6EL@XM,^^RM+ ^YS;D SVV&(