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Entrata in vigore della legge federale LADI e adozione dell'ordinanza

Entrata in vigore della legge federale LADI e adozione dell'ordinanza
di esecuzione

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio
2003 l'entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, modificata il 22
marzo 2002 e accettata nella votazione popolare del 24 novembre 2002.
Inoltre, ha adottato la relativa ordinanza d'esecuzione (OADI). Le
principali modifiche introdotte dalla nuova regolamentazione sono le
seguenti:

Ritorno ad un'aliquota di contribuzione ordinaria del 2%, alla quale
viene aggiunta una partecipazione finanziaria della Confederazione e
dei Cantoni, indipendente dai cicli congiunturali;Passaggio a un
periodo minimo di contribuzione di dodici mesi;Prolungamento dei
termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione dopo l'avvio di un'attività indipendente o un periodo
educativo;Computo delle indennità di partenza;Assunzione di un terzo
del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non
professionali;Passaggio del numero massimo di indennità giornaliere
concesse da 520 a 400, ad eccezione delle persone con più di 55 anni
che possono comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi o delle
persone che beneficiano di una rendita AI;Possibilità di aumentare di
120 unità il numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni
colpiti da una disoccupazione elevata e partecipazione alle spese da
parte dei Cantoni nella misura del 20 per cento;Aumento a 44 del numero
di indennità giornaliere in caso di incapacità al lavoro per malattia,
infortunio o gravidanza nonché disciplinamento separato del diritto
all'indennità in caso di incapacità lavorativa dopo un parto;Passaggio
da 60 a 90 del numero di indennità giornaliere per gli assicurati che
intendono intraprendere un'attività indipendente;Promozione della
collaborazione interistituzionale;Ad eccezione delle disposizioni
relative all'aliquota di contribuzione, che entreranno in vigore il 1
gennaio 2004, le nuove disposizioni della LADI e dell'OADI entreranno
in vigore il 1 luglio 2003 e saranno applicabili, a partire da tale
data, a tutti gli assicurati. La LADI non prevede infatti disposizioni
transitorie per quanto concerne l'indennità degli assicurati.

Dominique Babey,
 seco,
 Direzione del lavoro,
capo del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione contro
la disoccupazione,
 tel. 031 322 22 73

 Hans-Peter Egger,
 seco,
 Direzione del lavoro,
capo del servizio giuridico del campo di prestazioni Mercato del lavoro
e assicurazione contro la disoccupazione,
 tel. 031 324 02 17