Prolungamento del periodo d'indennizzazione in caso di lavoro ridotto
Prolungamento del periodo d'indennizzazione in caso di lavoro ridotto
Il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha deciso di prolungare di 6
mesi il periodo d'indennizzazione in caso di lavoro ridotto portandolo
di nuovo da 12 a 18 mesi. Con ciò egli intende tener conto del ritardo
della ripresa congiunturale rispetto alle previsioni. Una tale
decisione è stata possibile grazie a una disposizione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Il prolungamento della durata massima delle indennità per lavoro
ridotto non induce le imprese a licenziare, permettendo loro di
trattenere collaboratori specializzati. I lavoratori restano integrati
nell'azienda, sono coperti sul piano sociale e non vanno a ingrossare
le fila dei disoccupati.
Grazie a una durata piú lunga dell'indennizzazione le imprese con
solide basi strutturali hanno finalmente la possibilità di far fronte
al momentaneo calo congiunturale, e possono cosí approfittare della
successiva ripresa economica.
Il prolungamento del periodo di indennizzazione costituisce una
soluzione transitoria poiché non deve ostacolare gli adeguamenti
strutturali. Per tale motivo è limitata nel tempo, fino al 31 marzo
2004.
Hans-Peter Egger,
seco,
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione,
tel. 031 324 02 17