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Misure volte a risanare la copertura insufficiente della previdenza professionale: Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione

Comunicato stampa    21 maggio 2003

Misure volte a risanare la copertura insufficiente della previdenza
professionale: Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione

Il grado di copertura di numerosi istituti di previdenza risulta
insufficiente a causa della congiuntura negativa dei mercati finanziari. Le
casse pensioni sono tenute per legge ad intraprendere azioni di risanamento.
Il Consiglio federale propone nel quadro di una procedura di consultazione
una serie di provvedimenti più incisivi che permettano agli istituti di
previdenza con un grado di copertura del tutto insufficiente di ripristinare
la copertura totale.  Per il raggiungimento di questo scopo vuole fissare
loro una scadenza ragionevole. Al contempo ha disposto misure a livello di
ordinanza e istruzioni che entreranno in vigore a metà anno.

Il perdurare della situazione negativa dei mercati finanziari sta segnando
le casse pensioni. La legge federale sulla previdenza professionale (LPP)
stabilisce che le casse pensioni debbano garantire in ogni momento la piena
garanzia della copertura degli impegni presi. Numerose casse non dispongono
di un patrimonio sufficiente a far fronte agli impegni attuali e futuri.
Queste casse pensioni presentano un grado di copertura insufficiente e
devono quindi prendere misure volte a ristabilire la copertura totale. Dato
che le disposizioni della legge federale vigono solo per la previdenza
minima obbligatoria, gli istituti di previdenza attivi anche nella
previdenza sovraobbligatoria hanno già ora un certo margine di manovra, di
cui fanno uso, per ristabilire la copertura.

Le possibilità offerte attualmente dalla legge non bastano tuttavia per
permettere il riassorbimento degli scoperti in ogni situazione. Per colmarli
gli istituti di previdenza devono quindi poter disporre di strumenti
aggiuntivi e, in particolare, di norme che precisino il modo con il quale
devono essere applicate le misure di risanamento.

Il Consiglio federale ritiene necessario prevedere misure a livello di
legge. Dato che queste misure avranno delle conseguenze sull'onere dei
contributi e delle prestazioni, si rende necessaria una procedura di
consultazione. Affinché il margine di manovra degli istituti di previdenza
sia comunque rapidamente ampliato, il Consiglio federale ha deciso delle
modifiche d'ordinanza.

Occorre innanzitutto adottare una definizione univoca del concetto di
scoperto, condizione necessaria all'armonizzazione dell'obbligo di notifica
cui sono tenuti gli istituti di previdenza in caso di copertura
insufficiente. A tutt'oggi i regolamenti variano da Cantone a Cantone. Sono
state emanate direttive all'attenzione delle autorità di vigilanza della
previdenza professionale. Queste direttive devono in particolare garantire
una prassi uniforme delle stesse.

Il progetto di consultazione del Consiglio federale per la modifica dell'LPP
prevede tre livelli di intervento:

·         al fine di ristabilire la copertura finanziaria in casi di
insufficienze rilevanti, il Consiglio federale darà alle casse interessate
la possibilità di riscuotere contributi sia dai salariati sia dai datori di
lavoro. Attualmente tali contributi vengono già riscossi; tuttavia una
modifica della legge sul libero passaggio dovrà garantire che questi importi
rimangano all'istituto di previdenza, anche quando l'assicurato cambia posto
di lavoro.

·         Le casse pensioni dovranno inoltre avere, alle stesse condizioni,
anche la possibilità di versare interessi più bassi sull'avere di vecchiaia
rispetto al tasso d'interesse minimo.

·         Le casse pensioni con un'elevata quota di beneficiari di rendite
saranno in grado di ristabilire la copertura finanziaria solo se anche
questi ultimi verseranno un contributo, limitato nel tempo. Occorre
accordare questa possibilità alle casse le cui difficoltà finanziarie si
dimostrassero molto serie e i cui beneficiari di rendite avessero goduto di
miglioramenti di prestazioni quando i redditi patrimoniali erano maggiori. I
contributi versati dai pensionati non devono tuttavia comportare riduzioni
dell'avere minimo di vecchiaia LPP.

Gli assicurati hanno la possibilità di prelevare fondi di previdenza dalla
cassa pensioni. Vi sono persone che potrebbero approfittarne per sottrarsi
agli sforzi tesi a ripristinare la copertura dell'istituto di previdenza.
Per questo motivo, quale misura d'appoggio il Consiglio federale vuole
ricevere nell'ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni la
competenza di emanare disposizioni in materia di abuso.

Le misure proposte dal Consiglio federale non hanno alcuna incidenza sulle
responsabilità: in caso di copertura insufficiente, le casse pensioni
continueranno anche in futuro ad avere la responsabilità di decidere i
provvedimenti da adottare.

I provvedimenti di risanamento in discussione intendono garantire a lungo
termine la previdenza per la vecchiaia in seno al secondo pilastro. L'
aumento dei provvedimenti volti a ristabilire la copertura è relativamente
urgente, dato che l'immobilismo farebbe crescere i problemi di copertura e
dunque la necessità d'intervenire in futuro. È stato quindi fissato un
termine di sole sei settimane per la consultazione. Il Consiglio federale
conta di mettere in vigore i provvedimenti durante il primo trimestre del
2004. Affinché ciò sia possibile, esso chiede alle Camere federali di
dibattere il messaggio - che dovrebbe essere approvato entro la metà di
settembre - con procedura speciale durante la prossima sessione di
settembre.

                        DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO

                        Servizio Stampa e informazione

Informazioni:                        tel. 031 322 90 61

                        Jürg Brechbühl

                        Vicedirettore

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:

·         Rapporto di consultazione sulle misure volte a rimediare alla
copertura insufficiente della previdenza professionale.

·         Modifiche proposte in seno alla LPP

·         Modifiche dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

·         Commento alle modifiche dell'OPP 2.

·         Modifiche dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'
abitazioni mediante i fondi della previdenza (OPPA).

·         Commento alle modifiche dell'OPPA.

·         Direttive concernenti misure destinate a risanare la copertura
insufficiente della previdenza professionale.

Glossario
      Patrimonio di previdenza
     Con il patrimonio di previdenza l'istituto di previdenza deve poter far
fronte agli obblighi attuali e futuri, in particolare finanziare le rendite
di vecchiaia e d'invalidità nonché le prestazioni di libero passaggio.

      Grado di copertura insufficiente
     Una cassa con un grado di copertura insufficiente non può più adempiere
gli obblighi previsti dalla legge, ovvero non può più garantire il
versamento delle prestazioni attuali e future. Più il grado di copertura
sarà insufficiente, più sarà necessario intervenire. Un grado di copertura
insufficiente non è tuttavia sinonimo di insolvenza, dato che molte
prestazioni non sono ancora esigibili.

      Insolvenza di una cassa pensioni
     La cassa pensioni non è più in grado di rispettare gli obblighi attuali
come ad esempio il versamento delle rendite in corso. Le casse in situazione
d'insolvenza vengono sciolte dall'autorità di sorveglianza. Le prestazioni
vengono assicurate dal Fondo di garanzia.

      Fondo di garanzia
     Fondazione delle parti sociali alla quale il Consiglio federale ha
assegnato tra l'altro il compito di assicurare le prestazioni di casse
pensioni in situazione d'insolvenza fino ad un reddito massimo di 110'000
franchi circa.

      Previdenza minima obbligatoria
     Prestazioni minime definite nel quadro delle LPP.

      Previdenza sovraobbligatoria
     Prestazioni che superano la previdenza minima.

      Legge sul libero passaggio
     Legge in base alla quale vengono definite le prestazioni di libero
passaggio, ovvero l'importo che spetta all'assicurato quando esce dall'
istituto di previdenza.

      Promozione della proprietà di abitazioni
     La LPP offre la possibilità di prelevare anticipatamente (o di
costituire in pegno) prestazioni di previdenza al fine di acquistare un'
abitazione propria.

      Fondazione collettiva
     Istituto di previdenza che include più datori di lavoro, tra i quali
però non vige il principio di solidarietà.

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch