Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Modifiche dell'ordinanza in vista dell'operatività di PUBLICA


COMUNICATO STAMPA

Modifiche dell'ordinanza in vista dell'operatività di PUBLICA

14 mag 2003 (DFF) Il 25 aprile 2001 il Consiglio federale ha approvato le
due ordinanze concernenti l'assicurazione nel piano di base nonché nel piano
complementare della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA). I
lavori in vista del trasferimento degli assicurati a PUBLICA per il 1°
giugno 2003 hanno evidenziato che alcune disposizioni necessitano di
aggiunte, correzioni o precisazioni ancora prima del passaggio. In tal modo
dovrebbero diminuire eventuali problemi di interpretazione e di
applicazione. Dopo aver sentito la commissione della cassa PUBLICA, il
Consiglio federale ha in data odierna approvato le modifiche.

Una parte consistente della revisione concerne la precisazione delle
disposizioni transitorie nell'ambito dei beneficiari delle pensioni che
devono essere trasferiti a PUBLICA. L'ordinanza concernente l'assicurazione
nel piano di base è stata inoltre completata nel senso che il capitale di
copertura mancante per le donne della generazione d'entrata* che fanno
valere la loro garanzia deve ora essere sopportato dal datore di lavoro e
accreditato a PUBLICA. Finora, la Confederazione quale titolare
dell'istituto di previdenza, sopportava questi costi, che dopo la migrazione
non possono tuttavia più essere sostenuti da PUBLICA. La Confederazione sarà
d'ora in poi unicamente responsabile per il capitale di copertura degli
assicurati di cui è anche datore di lavoro.

* Le donne affiliate della generazione d'entrata, che il 31 dicembre 1987
erano membri della Cassa federale d'assicurazione e avevano più di 20 anni,
ma non avevano ancora raggiunto l'età di 65 anni, possono esigere fino al 31
dicembre 2007 la pensione massima già a 60 anni compiuti o dopo 35 anni di
contribuzione, incluso il supplemento fisso. Inoltre gli anni di
assicurazione da loro riscattati prima del 1° gennaio 1973 sono considerati
anni di contribuzione. Ciò significa che in questo caso le donne della
generazione d'entrata possono andare in pensione, a seconda dell'età e dell'
inizio dell'assicurazione, già a 55 anni con una pensione massima e un
supplemento fisso.

Informazioni:
Peter Düggeli, PUBLICA, tel: 031 323 41 91;
Geiser Corinne, PUBLICA, tel: 031 323 41 54

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch