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Reati terroristici "depoliticizzati"

Il Consiglio federale approva il Protocollo di emendamento della Convenzione
europea per la repressione del terrorismo

Berna, 30.04.2003. I terroristi non devono sottrarsi all'estradizione
appellandosi alla natura politica dei loro reati. Ecco perché - con la
partecipazione della Svizzera - è stato elaborato un Protocollo alla
Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Tale Protocollo
completa l'elenco dei reati terroristici da considerare "apolitici". Il
Consiglio federale ha approvato il Protocollo mercoledì autorizzandone la
firma.

La Convenzione europea per la repressione del terrorismo, conclusa nel 1977,
rafforza la cooperazione internazionale volta a prevenire e reprimere gli
attacchi terroristici e impedisce ai terroristi di servirsi della Svizzera
come base operativa per le loro attività. La Convenzione e il Protocollo
intendono assicurare che gli esecutori di atti terroristici non possano
sottrarsi ai procedimenti penali e alla relativa pena. L'estradizione è
considerata una misura particolarmente efficace a tal fine. La maggior parte
dei trattati bilaterali di estradizione tuttavia non contempla
l'estradizione per i reati di carattere politico, ragion per cui la
Convenzione enumera una serie di atti terroristici che non rientrano nella
categoria dei reati politici, tra cui la cattura illecita di aeromobili, gli
atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, i reati contro le
persone che godono di una protezione internazionale, i rapimenti e la presa
d'ostaggi nonché i reati con esplosivo ove l'uso rappresenti un pericolo per
le persone.

Agevolare la lotta al terrorismo

Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, il Comitato dei
Ministri ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare un Protocollo che
integri la Convenzione e la renda più efficace. Il Protocollo si prefigge di
agevolare la lotta al terrorismo, segnatamente "depoliticizzando"
determinati reati e riducendo quindi il rischio che gli atti terroristici
vengano giudicati a guisa di reati politici non passibili di estradizione.
Difatti non rientreranno più nella fattispecie dei reati politici quelli
correlati al finanziamento del terrorismo e agli attentati terroristici con
esplosivo nonché gli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione
marittima e contro la protezione fisica delle materie nucleari.

La Svizzera comunque continuerà a non dover estradare una persona, qualora
vi siano seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione sia stata
presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua
razza, religione, nazionalità o credo politico. È escluso altresì l'obbligo
di estradizione quando la persona ricercata rischia di essere sottoposta a
tortura o a pena di morte.

Altre informazioni:
Mario-Michel Affentranger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 43 42