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Assicurazione malattie: pacchetto di riforme del DFI previsto per il 1° gennaio 2004

Con l'introduzione di un pacchetto di riforme a livello d'ordinanza, il DFI
intende potenziare la solidarietà tra gli assicurati, adeguare la loro
partecipazione ai costi all'evoluzione dei costi assicurativi ed obbligare
le casse malati ad aumentare la trasparenza, rendendo accessibile al
pubblico una quantità maggiore di dati aziendali. La modifica d'ordinanza
prevede anche misure contro gli abusi nel settore dei laboratori ed un'
armonizzazione delle prescrizioni in materia di riserve. A favore degli
assicurati che hanno scelto una "forma particolare d'assicurazione" verranno
stabilite regole chiare inerenti al cambiamento d'assicurazione. La
consultazione concernente la modifica d'ordinanza, che dovrebbe entrare in
vigore il 1° gennaio 2004, durerà fino al 15 maggio 2003. Inoltre, al fine
di aumentare la trasparenza, per il 1° gennaio 2004 gli assicuratori
dovranno applicare in ogni Cantone una suddivisione in regioni di premi
uniforme, finora facoltativa.

La partecipazione ai costi da parte degli assicurati nell'assicurazione di
base è composta da un contributo annuo fisso (franchigia; solo per adulti) e
dal 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Il Consiglio federale stabilisce l'importo della franchigia obbligatoria e l
'importo massimo annuo dell'aliquota percentuale. Gli assicurati sono liberi
di scegliere una franchigia più elevata, ottenendo in cambio una riduzione
del premio.

Solidarietà nel sistema delle riduzioni per franchigie più elevate.

Si può affermare che gli assicurati con una franchigia opzionale più elevata
cagionano meno spese degli altri. Le riduzioni di cui godono sono però
maggiori del rischio supplementare che assumono. Le riduzioni dovrebbero
quindi essere fissate in modo da rispettare le esigenze attuariali. Così
facendo si rinforza la solidarietà, mantenendo l'incentivo ad un
comportamento attento ai costi. In base ai relativi calcoli si ottiene un
nuovo quadro delle riduzioni massime possibili, espresse in percentuale dei
premi. Allo stesso tempo viene abbassato il limite massimo delle riduzioni
in franchi (fino ad un massimo dell'80% del rischio supplementare in franchi
assunto con la franchigia opzionale, invece dell'attuale 100%).

     franchigia opzionale
     nuova riduzione massima
     riduzione massima attuale
     nuova riduzione massima in franchi

      minorenni
     150.-
     21%
     15%
     120.-

     300.-
     37%
     30%
     240.-

     375.-
     43%
     40%
     300.-

      adulti
     400.-
     3%
     8%
     80.-

     600.-
     9%
     15%
     240.-

     1200.-
     24%
     30%
     720.-

     1500.-
     30%
     40%
     960.-

Secondo un modello di calcolo la nuova regolamentazione dovrebbe sgravare i
premi di circa 2 punti percentuali.

Franchigia e aliquota percentuale: adeguamento all'evoluzione dei costi

Sulla base dell'evoluzione dei costi rilevata al 1° gennaio 1998, il
Consiglio federale ha aumentato la franchigia obbligatoria da 150 a 230
franchi. Il rincaro osservato da quella data ad oggi giustifica a partire
dal 1° gennaio 2004 un aumento della franchigia a 300 franchi. Analogamente
va aumentato anche l'importo massimo dell'aliquota percentuale annua da 600
a 800 franchi. Per i minorenni bisognerà continuare a pagare la metà di
questa somma: il nuovo importo sarà quindi di 400 franchi. Questi
provvedimenti dovrebbero sgravare i premi di circa 1,5 punti percentuali.

Regole più severe nel settore dei laboratori
Le modifiche d'ordinanza dovranno permettere di lottare contro gli abusi
riscontrati ultimamente nel settore dei laboratori. Si tratta essenzialmente
dei conteggi irregolari delle analisi di laboratorio. Nelle modifiche viene
data una descrizione, più precisa di quella attuale, delle analisi che
verranno assunte dall'assicurazione di base, dei tipi di laboratori
autorizzati a fornirle e dei responsabili per l'emissione della fattura.
Allo stesso tempo verranno rese più severe le disposizioni sul controllo di
qualità.

Più trasparenza a vantaggio degli assicurati

Gli assicuratori saranno tenuti a mettere a disposizione di tutte le persone
interessate una documentazione contenente il rapporto di gestione dell'
esercizio trascorso, il bilancio, i conti d'esercizio, i dati principali per
ramo assicurativo e altri dati numerici quali ad esempio gli importi dei
premi, le riserve o i costi amministrativi. L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) potrà inoltre richiedere la pubblicazione di
ulteriori informazioni. L'UFAS dispone inoltre che a partire dal 1° gennaio
2004 la suddivisione delle regioni di premi all'interno dei Cantoni dovrà
essere uniforme. In questo modo gli assicurati potranno confrontare meglio i
premi, dato che per ogni assicuratore varrà la stessa suddivisione in
regioni all'interno di ogni Cantone. Finora l'applicazione di questa
suddivisione era solo raccomandata agli assicuratori. Questa decisione non
fa parte delle modifiche d'ordinanza, ma è stata presa dall'UFAS sulla base
delle sue competenze legali contemporaneamente all'adeguamento dell'
ordinanza.

Armonizzare le riserve minime per aumentare la concorrenza
Le riserve minime prescritte devono essere adeguate al livello attualmente
valido per gli assicuratori più grandi (tra il 15 e il 20% dei premi dovuti)
al fine di migliorare la concorrenza tra gli assicuratori. La costituzione
di riserve minime, che vanno attualmente dal 24 al 182%, svantaggia
finanziariamente i piccoli e medi assicuratori. Per questi ultimi l'
armonizzazione delle riserve comporterà tuttavia la stipulazione di un
contratto di riassicurazione.

Cambiamento di assicurazione: miglioramenti per gli assicurati

Nei casi in cui nel corso dell'anno civile gli assicuratori dovessero
adeguare i premi o smettere di fornire un determinato prodotto assicurativo,
la modifica d'ordinanza prevede chiare regole a vantaggio degli assicurati
che hanno scelto "forme particolari d'assicurazione" (HMO, rete sanitaria,
franchigie opzionali, assicurazione con bonus). Questi assicurati potranno
in tal modo cambiare forma di assicurazione o assicuratore anche durante l'
anno senza complicazioni. In caso di annuncio di nuovi premi, gli assicurati
che volessero optare per un cambiamento potranno farlo già a partire da
questo autunno.

DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO

                                                                  Servizio
Stampa e informazione

Informazioni:                                         tel. 031 324 07 37

                                                                  Daniel
Wiedmer

                                                                  Vigilanza
assicurazione malattie, caposettore

                                                                  Ufficio
federale delle assicurazioni sociali

Allegati:        Modifica d'ordinanza con commento

La panoramica della suddivisione in regioni all'interno dei Cantoni può
essere consultata su Internet ai seguenti indirizzi:

http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/535/535 2 de.xls

http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/541/541 2 fr.xls

I Cantoni seguenti non sono compresi perché hanno una sola regione di premi
(AG, AI, AR, BS, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, UR, ZG)

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