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Conflitti armati interni: divieto e limitazione di alcune armi convenzionali

Berna, 16 aprile 2003

Comunicato stampa

Conflitti armati interni: divieto e limitazione di alcune armi convenzionali

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica
della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi
convenzionali che possono produrre effetti traumatici eccessivi o effetti
indiscriminati. La modifica intende ampliare l'ambito di applicazione della
Convenzione e dei relativi protocolli a conflitti armati la cui portata non
è internazionale.

L'approvazione della modifica dell'articolo 1 della Convenzione del 10
ottobre 1980 segna un ulteriore progresso significativo nello sviluppo di
disposizioni riguardanti i conflitti armati non internazionali. Inoltre
indica una disponibilità crescente da parte degli Stati di applicare anche a
conflitti interni le norme riconosciute concernenti i conflitti armati
internazionali. Dal punto di vista umanitario questa evoluzione riflette un'
esigenza imprescindibile, dato che attualmente la maggior parte dei
conflitti armati non ha proporzioni internazionali. Nell'ambito della
Convenzione la Svizzera si è sempre impegnata in cause umanitarie ed ha
contribuito alla modifica dell'articolo 1 in occasione della seconda
Conferenza di revisione.

La Convenzione del 1980 concretizza i principi sanciti nel primo protocollo
aggiuntivo del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949, secondo i quali il
diritto di nuocere al nemico non è illimitato e la popolazione civile deve
essere risparmiata in tutti casi. La Convenzione comprende un accordo quadro
e cinque protocolli che limitano o vietano l'uso di armi convenzionali
specifiche (Protocollo I relativo alle schegge non individuabili; Protocollo
II e Protocollo II modificato sull'uso di mine, trappole e altri ordigni;
Protocollo III sulle armi incendiarie; Protocollo IV sulle armi laser
accecanti).

L'estensione dell'ambito di applicazione vale solo per i protocolli già
esistenti. Il Protocollo II, nella versione riveduta in occasione della
prima conferenza di revisione del 1996 (Protocollo modificato II), è già
applicabile ai conflitti armati non internazionali.

Fino ad oggi nove Stati hanno adottato la modifica dell'articolo 1. Tra
questi annoveriamo  l'Australia, il Canada, la Francia, la Svezia ed il
Regno Unito di Gran Bretagna. La modifica entrerà in vigore sei mesi dopo la
ventesima ratifica o adozione presso il Governo depositario dell'accordo.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 1980 ed i primi tre Protocolli
il 20 agosto 1982, il Protocollo II modificato ed il Protocollo IV il 24
marzo 1998.