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La Svizzera ratifica l'accordo di assistenza giudiziaria con l'Italia

La giurisprudenza italiana ha fatto chiarezza

Berna, 26.03.2003. Il Consiglio federale ratifica l'accordo bilaterale di
assistenza giudiziaria con l'Italia. Svariate decisioni delle più alte
autorità giudiziarie italiane hanno fugato i dubbi che sussistevano in
merito all'interpretazione e all'applicazione da parte italiana dell'accordo
aggiuntivo e della relativa legge di applicazione. L'accordo aggiuntivo alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria semplifica e accelera la
procedura di assistenza giudiziaria tra i due Stati consentendo quindi una
più efficace lotta contro la criminalità internazionale.

L'accordo bilaterale del 10 settembre 1998 è stato approvato nella primavera
del 1999 dall'Assemblea federale e nell'autunno 2001 dal Parlamento
italiano. Tuttavia, la legislazione di applicazione italiana conteneva nuove
prescrizioni formali, i cui effetti sulla procedura di assistenza
giudiziaria non erano chiari. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di
attendere dapprima l'interpretazione della legislazione di applicazione da
parte dei tribunali italiani e di decidere soltanto in seguito in merito
alla ratifica dell'accordo.

L'anno scorso, diverse decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione italiane hanno stabilito, tra l'altro, che la trasmissione
ufficiale di atti rogatoriali da parte dello Stato richiesto è sufficiente a
garantire l'autenticità di detti documenti. L'esigenza di certificare ogni
singolo atto contrasta con il principio internazionale secondo cui gli Stati
devono concedersi assistenza giudiziaria nella più ampia misura possibile.

La giurisprudenza unitaria dei tribunali italiani ha fugato i dubbi della
Svizzera. L'accordo snellirà, come auspicato, la procedura d'assistenza
giudiziaria. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE) di procedere alla ratifica dell'accordo
sull'assistenza giudiziaria e di comunicare all'Italia la conclusione in
Svizzera della procedura necessaria all'entrata in vigore dell'accordo.

Altre informazioni:
Folco Galli, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 77 88