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Nuovi strumenti di assistenza giudiziaria nella lotta alla criminalità moderna

Messaggio concernente la ratifica del Secondo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Berna, 26.03.2003. La Svizzera si propone di rafforzare la lotta
internazionale alla criminalità moderna dotandosi di nuovi strumenti di
assistenza giudiziaria. In quest'ottica il Consiglio federale ha approvato
mercoledì il messaggio concernente la ratifica del Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale.

Il Secondo Protocollo addizionale completa la Convenzione europea del 1959
sull'assistenza giudiziaria in materia penale, oramai poco adatta alla lotta
contro la criminalità moderna. Il Protocollo addizionale, alla cui
elaborazione ha preso parte attivamente anche la Svizzera, adegua gli
strumenti di assistenza giudiziaria alle nuove condizioni politiche, sociali
e tecnologiche con l'obiettivo di conformarli alle esigenze della prassi
odierna.

Novità e aggiunte
Gran parte delle nuove e incisive disposizioni di assistenza giudiziaria si
rifanno alla Convenzione europea del 2000 sull'assistenza giudiziaria e alla
Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 1990, in
particolare l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, lo
scambio spontaneo di informazioni in assenza di una domanda di assistenza
giudiziaria, la restituzione dei proventi di reato, l'osservazione
transfrontaliera, la consegna controllata, le operazioni d'infiltrazione e
le squadre investigative comuni. In futuro poi le decisioni giudiziarie e
gli atti procedurali potranno essere inviati al destinatario direttamente a
mezzo posta, il che permetterà di sgravare le autorità di assistenza
giudiziaria.

Il Secondo Protocollo addizionale integra inoltre la convenzione di base in
vari punti senza modificarne la sostanza. In futuro ad esempio, l'assistenza
giudiziaria potrà essere concessa tanto alle autorità giudiziarie, quanto a
quelle amministrative preposte al perseguimento di reati, purché la
procedura preveda la possibilità di adire un tribunale penale. Le domande di
assistenza giudiziaria potranno inoltre essere trasmesse direttamente
all'autorità competente del Paese richiesto senza il passaggio, finora
obbligato, dai relativi Ministeri di Giustizia.

Poche novità per la Svizzera
La Svizzera ha firmato il Secondo Protocollo addizionale il 15 febbraio
2002. Con la ratifica di tale strumento, la Svizzera non si addentra in un
terreno inesplorato, visto che numerose disposizioni sono contenute nei
trattati bilaterali conclusi con i Paesi limitrofi o nella legge
sull'assistenza giudiziaria. Il Consiglio federale rinuncia a formulare
riserve poiché le disposizioni relative alle moderne tecniche investigative
e procedurali (osservazione, consegna controllata, operazioni
d'infiltrazione, indagini congiunte), non ancora disciplinate o solo
abbozzate nel diritto svizzero, lasciano al legislatore il necessario spazio
di manovra e, inoltre, ai fini dell'adozione e dell'esecuzione di tali
misure farà stato esclusivamente il diritto svizzero.

Il Secondo Protocollo addizionale, attualmente firmato da 21 Stati e
ratificato da due (stato: 31.01.03), entrerà in vigore con la ratifica da
parte di un terzo Stato.

Le versioni francese e inglese della Convenzione n. 182 possono essere
scaricate dal sito del Consiglio d'Europa
(http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm).

Altre informazioni:
Mario-Michel Affentranger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 53
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