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Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese in occasione del vertice di Evian

Berna, 7 marzo 2003

Comunicato stampa

Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Francese in occasione del vertice di Evian

Il Consiglio federale ha adottato oggi l'Accordo di cooperazione tra la
Svizzera e la Francia in occasione del Vertice del G8, che si terrà a
Evian-les-Bains dal 1° al 3 giugno 2003, come pure il relativo messaggio all
'intenzione del Parlamento. Il capo del Dipartimento federale degli affari
esteri, signora Micheline Calmy-Rey, ha ricevuto l'incarico di firmare l'
Accordo.

Conformemente a una lunga tradizione instauratasi tra Francia e Svizzera, l'
Accordo concretizza la volontà di cooperazione dei due Stati e ne fissa il
quadro giuridico, al fine di assicurare lo svolgimento senza intralci del
Vertice di Evian. L'organizzazione del Vertice sulle sponde del Lemano è
molto impegnativa e richiede tra i due Paesi una collaborazione di un'
intensità senza precedenti.

Si tratta di un accordo-quadro che stabilisce le grandi linee della
cooperazione tra Svizzera e Francia, tenendo conto sia della sovranità dei
due Stati, sia degli accordi bilaterali in vigore, in particolare dell'
Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia
giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

L'Accordo regola anche la questione della compensazione dei costi indotti
per la Svizzera dal Vertice di Evian, prevedendo una partecipazione della
Francia. L'entità di tale partecipazione sarà fissata dalle Parti il più
rapidamente possibile, in base a una chiave di ripartizione che tenga conto
che incombe alla Francia, in quanto Paese ospite del Vertice, la
responsabilità principale.

L'Accordo precisa che i servizi competenti dei due Paesi collaborano per
garantire la sicurezza delle delegazioni partecipanti al Vertice, come pure
quella della popolazione civile e dei manifestanti, nonché per assicurare la
circolazione dei medesimi nello spazio frontaliero.

L'Accordo deve essere approvato dall'Assemblea federale. Non sottostà a
referendum facoltativo.