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L'emissione sperimentale di OGM da parte del Politecnico federale di Zurigo dovrà iniziare a primavera

COMUNICATO STAMPA
L'emissione sperimentale di OGM da parte del Politecnico federale di Zurigo
dovrà iniziare a primavera

Il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) deve poter avviare nella primavera
2003 l'emissione sperimentale di grano geneticamente modificato. Il
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) ha abrogato l'effetto sospensivo dei ricorsi contro la
decisione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(UFAFP) di autorizzare tale esperimento. Qualora il PFZ non riuscisse a
seminare il grano entro primavera, l'emissione sperimentale autorizzata dall
'UFAFP potrebbe non avere più luogo. Un eventuale ricorso contro la
decisione del DATEC dovrà essere inoltrato entro dieci giorni al Tribunale
federale.

L'UFAFP aveva autorizzato l'emissione sperimentale nel dicembre 2002. La
decisione era stata impugnata da diverse organizzazioni e da cittadini
privati che avevano inoltrato un ricorso al DATEC.

Tali ricorsi hanno effetto sospensivo. Ciò significa che il PFZ può dare
avvio all'emissione sperimentale soltanto dopo la conferma, da parte dell'
istanza di ricorso, dell'autorizzazione contestata. Il DATEC ha però facoltà
di annullare, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti in causa,
l'effetto sospensivo del ricorso. Le seguenti ragioni hanno spinto il
Dipartimento ad avvalersi di tale possibilità:

·         Per usufruire di condizioni favorevoli all'esperimento, il PFZ
deve poter iniziare la semina entro marzo. Tuttavia, il DATEC non riuscirà a
portare a termine la procedura di ricorso entro tale scadenza. Di
conseguenza, il PFZ dovrebbe rinviare l'emissione sperimentale di un anno,
con il rischio di perdere ogni garanzia di finanziamento da parte del Fondo
Nazionale Svizzero.

·         L'UFAFP aveva dapprima negato l'autorizzazione all'esperimento. La
sua decisione era stata però impugnata dal Politecnico federale con un
ricorso al DATEC, il quale, non confermando il giudizio negativo dell'UFAFP,
aveva classificato la suddetta emissione sperimentale ed il rischio
ambientale ad essa correlato come fondamentalmente accettabili. La decisione
del DATEC non è mai stata impugnata.

·         Date le circostanze, l'interesse legato all'esecuzione dell'
emissione sperimentale risulta preponderante rispetto a quello concernente l
'effetto sospensivo dei ricorsi.

I ricorrenti hanno chiesto al DATEC di sospendere l'autorizzazione dell'
emissione sperimentale rilasciata dall'UFAFP. Con la decisione di abrogare l
'effetto sospensivo dei ricorsi, il DATEC non ha espresso un giudizio sull'
istanza inoltrata, ma ha invece ordinato una misura di prevenzione nel
quadro dell'esame, tuttora in corso, dei ricorsi stessi. La decisione del
Dipartimento è quindi provvisoria e può, a sua volta, essere impugnata. Come
per l'oggetto principale della causa, un'eventuale impugnazione va inoltrata
non più al DATEC ma al Tribunale federale, al quale si può ricorrere entro
dieci giorni. Qualora i ricorrenti decidessero d'impugnare tale decisione,
sarebbe allora compito del Tribunale federale, quale suprema istanza,
decidere a titolo definitivo se l'emissione sperimentale potrà avere luogo
quest'anno.

Berna, 21 febbraio 2003

      DATEC  Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'
energia e delle comunicazioni

      Servizio stampa