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Assicurazione invalidità: sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi per i prossimi periodi contrattuali

Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI) in modo da fissare per i prossimi periodi
contrattuali i principi concernenti il versamento di sussidi alle
organizzazioni private di aiuto agli invalidi in base ai contratti di
prestazioni conclusi in precedenza. La modifica entrerà in vigore il 1°
gennaio 2004.

All'inizio del 2001 è stato modificato il sistema di finanziamento nell'
ambito dei sussidi AI versati alle organizzazioni private di aiuto agli
invalidi: da allora i sussidi non sono più versati a posteriori, bensì in
base a contratti di prestazioni concernenti le prestazioni da fornire
stipulati in precedenza tra le organizzazioni interessate e l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS). I contratti di prestazioni
vengono conclusi per una durata di tre anni.

Con l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento la fissazione dei
sussidi AI versati alle organizzazioni di aiuto agli invalidi interessate
per il primo periodo del contratto di prestazioni (2001-2003) è stata
dapprima disciplinata a titolo provvisorio nel diritto transitorio. Il primo
periodo contrattuale termina alla fine del 2003. La modifica dell'OAI decisa
dal Consiglio federale permette di dotare l'ordinanza di una
regolamentazione in materia di finanziamento che dovrà essere applicabile
per i prossimi periodi contrattuali.

Per quanto riguarda l'importo dei sussidi AI versati nei prossimi periodi
contrattuali bisogna distinguere tra organizzazioni che, rispetto al periodo
contrattuale precedente, forniscono prestazioni dello stesso livello
qualitativo e quantitativo e quelle che intendono ampliare la loro offerta.
Nel prossimo periodo contrattuale le prime riceveranno al massimo il
sussidio versato in precedenza cui verrà aggiunta la compensazione del
rincaro calcolata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le
organizzazioni che avranno ampliato la loro offerta di prestazioni potranno
invece ricevere un sussidio più elevato. Il sussidio supplementare a
disposizione di tutte le organizzazioni per prestazioni nuove o più estese
verrà calcolato in base alla statistica sull'evoluzione dei beneficiari di
prestazioni AI individuali (provvedimenti d'integrazione, rendite AI ecc.)
riscontrata nei tre anni precedenti. L'aumento avrà un limite massimo e non
dovrà essere superiore alla crescita economica. Tale limite massimo
permetterà di rispettare le disposizioni del diritto federale riguardo al
freno all'indebitamento, secondo cui a lungo termine le uscite della
Confederazione non dovranno superare le entrate previste.

                                                      DIPARTIMENTO FEDERALE
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                                                      Dorothea Zeltner
Ambito Invalidità

                                                      Ufficio federale delle
assicurazioni sociali

Allegati:

·        Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e
commento

·        Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti e commento

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili all
'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch