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Rafforzare la lotta contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta

La legge federale contenente le relative misure è sottoposta a consultazione

Berna, 12.02.2003. In Svizzera il razzismo, la tifoseria violenta e la
propaganda violenta devono essere combattuti maggiormente. Sulla base del
rapporto e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro sulla lotta contro
l'estremismo di destra, il Consiglio federale intende crea-re le basi legali
necessarie.

Con le nuove basi legali, il Consiglio federale intende combattere i
fenomeni del razzismo, della tifoseria violenta e della propaganda violenta,
rafforzando i provvedimenti di diritto penale e amministrativo e attuando
una maggiore prevenzione. Con il presente avamprogetto di legge, oggi posto
in consultazione dal Consiglio federale, si intende completare le misure già
realizzate nonché quelle previste dalla Confederazione e dai Cantoni.

Incarico del Consiglio federale

In base al rapporto e alle raccomandazioni del gruppo di lavoro "Estremismo
di destra", il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto al riguardo. Allo stesso
tempo al DFGP è stato assegnato il compito di esaminare la legislazione
nell'ambito della sicurezza interna in generale, e, in particolare, in
quello della prevenzione.

Il presente avamprogetto inviato in consultazione, rappresenta il primo di
due pacchetti legislativi relativi alla protezione dello Stato, il cui
messaggio dovrà essere presentato al Consiglio federale entro quest'anno.

Il secondo pacchetto affronta essenzialmente la tematica
"terrorismo/estremismo" nonché il riesame generale delle basi legali per la
prote-zione preventiva dello Stato.

Il progetto di legge prevede le seguenti integrazioni o modifiche della
legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(LMSI), del Codice penale (CP) e della legge federale sulla sorveglianza
della corri-spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT):

Due nuove fattispecie penali nel CP

Nel CP il Consiglio federale intende creare due nuove fattispecie penali:
"rappresentazioni con significato razzista" (art. 261ter CP) e "associazioni
razziste" (art. 261quater CP). L'attuale articolo "discriminazione razziale"
(art. 261bis) non dev'essere modificato.

In futuro dev'essere possibile perseguire penalmente l'uso in pubblico di
rappresentazioni razziste, come i simboli nazisti e la svastica.
Nel caso della fattispecie penale "associazione razzista", l'illegalità
dell'associazione dev'essere chiaramente riconoscibile. Questa può essere
data dalla perseguibilità penale delle finalità statutarie o dalle attività
razziste di un'associazione.

In base alle disposizioni proposte dev'essere perseguibile penalmente
chiunque costituisce, aderisce o promuove la costituzione di un'associazione
razzista. Tuttavia il comportamento razzista di singoli membri non rende
automaticamente razzista l'associazione stessa.

Le due nuove fattispecie sono volte a tutelare i principi giuridici
particolarmente degni di protezione, segnatamente la dignità umana. Per tale
motivo e siccome le rappresentazioni con significato razzista e la
comunicazione tra associazioni razziste spesso avvengono su Internet, la
legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del
traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) dev'essere adattata affinché possa
essere disposta la sorveglianza delle telecomunicazioni e della posta anche
nel caso delle nuove fattispecie.

Confisca di materiale di propaganda razzista

In futuro il materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza
deve poter essere confiscato in modo più sistematico. Attualmente la
confisca è possibile solo nell'ambito di una procedura penale. Nella LMSI
perciò la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di
propaganda razzista o che incita alla violenza, devono essere disciplinati
attraverso una misura di diritto amministrativo.

Si tratta di una delle disposizioni centrali del progetto. Essa non include
soltanto il materiale di propaganda esplicitamente razzista, bensì anche
appelli ad altre forme di violenza. Non dev'essere legata a singole
manifestazioni o a singoli fenomeni di violenza, permettendo così di
includervi sia la violenza dell'estremismo di sinistra o di destra, sia gli
atti violenti commessi durante le manifestazioni pubbliche (per es. negli
stadi).

Provvedimenti contro la tifoseria violenta

Il Consiglio federale intende creare su scala federale le basi legali per
una banca dati nazionale sulla tifoseria violenta. La conservazione centrale
di dati riguardanti persone notoriamente violente in occasione di
manifestazioni pubbliche, consente una vista d'insieme nazionale ed è
necessaria anche in vista della cooperazione internazionale. I legami
personali e organizzativi esistenti nella scena della tifoseria violenta
devono poter essere riconosciuti rapidamente per permettere d'impedire
l'accesso alle manifestazioni alle persone notoriamente violente.

È possibile opporsi efficacemente alla tifoseria violenta unicamente
riconoscendo per tempo, facendo uscire dall'anonimato e prevenendo
efficacemente i potenziali facinorosi. La creazione di una banca dati
nazionale sulla tifoseria violenta è di fondamentale importanza soprattutto
in vista dei Campionati europei di calcio del 2008 in Svizzera e in Austria.

Ulteriori informazioni:
Urs von Daeniken, Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 45 71