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Promuovere la trasparenza dell'amministrazione

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sulla
trasparenza

Berna, 12.02.2003. Il Consiglio federale intende facilitare l'accesso del
pubblico a documenti ufficiali e in tal modo promuovere la trasparenza
dell'amministrazione. Allo scopo, mercoledì, ha licenziato il messaggio
concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione.

La legge sulla trasparenza prevede il passaggio dal principio del segreto a
quello della trasparenza: ognuno ha il diritto di accesso ai documenti
ufficiali. Per proteggere interessi pubblici o privati prevalenti, tale
diritto può tuttavia essere limitato o negato. La legge li enumera in modo
esaustivo: per esempio vi sono interessi pubblici prevalenti qualora la
libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità venga
compromessa dalla prematura divulgazione di documenti ufficiali o qualora la
sicurezza interna o esterna sia minacciata dalla possibilità di accedere a
documenti ufficiali. Vi sono interessi privati prevalenti qualora vi sia
grave pregiudizio della sfera privata o qualora sia reso pubblico un segreto
professionale, d'affari o di fabbricazione. Restano salve le disposizioni
particolari che figurano in altre leggi (segreto bancario, segreto fiscale).

Il principio della trasparenza con riserva del segreto vale per
l'Amministrazione federale nonché per le organizzazioni che adempiono
compiti pubblici nella misura in cui emanano decisioni (p. es. FFS, Posta o
INSAI). Non sottostanno al campo d'applicazione della legge sulla
trasparenza la Banca nazionale svizzera, la Commissione federale delle
banche, gli assicuratori malattie e incidenti nonché la Cassa di
compensazione AVS, gli uffici AI cantonali e gli uffici incaricati
dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Procedura di consultazione: semplice e rapida
Ogni persona può chiedere di consultare documenti ufficiali, senza dover per
questo dimostrare un interesse particolare. Allo scopo indirizza la sua
domanda all'autorità che ha emanato il documento oppure che lo ha ricevuto
da terzi non soggetti alla legge sulla trasparenza. L'accesso a documenti
ufficiali è di norma soggetto a pagamento. Se tuttavia il trattamento della
domanda richiede soltanto un onere modesto, si può rinunciare a riscuotere
un emolumento.

Se l'accesso non è accordato o non è accordato nella misura richiesta, il
richiedente può rivolgersi all'Incaricato federale della protezione dei dati
e della trasparenza. Se tale procedura di mediazione non dà esito positivo,
resta aperta la normale procedura di ricorso: l'autorità pronuncia una
decisione che può essere impugnata davanti a un'istanza giudiziaria.

L'Incaricato federale della protezione dei dati - sotto la nuova
denominazione di "Incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza" - assumerà in avvenire, accanto alle sue attuali funzioni,
anche quelle di mediatore e consulente secondo la legge sulla trasparenza.
La riunione delle funzioni consente sia di strutturare in modo semplice la
procedura d'accesso sia di sfruttare le sinergie. Tale modo di procedere
assicura inoltre che, nonostante l'introduzione del principio della
trasparenza, la protezione dei dati personali continui a essere garantita.

Altre informazioni:
Vicedirettore Luzius Mader, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41
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