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Esame della responsabilità sussidiaria della Confederazione e della responsabilità per i suoi rappresentanti in organi di terzi


COMUNICATO STAMPA

Esame della responsabilità sussidiaria della Confederazione e della
responsabilità per i suoi rappresentanti in organi di terzi

15 gen 2003 (DFF) Le responsabilità e i rischi della Confederazione nonché
eventuali misure finalizzate alla limitazione del rischio devono essere
sottoposti ad esame. Un'analisi dei rischi, che sarà conclusa prossimamente,
servirà da base al Consiglio federale per eventuali adattamenti del diritto
vigente.

L'analisi dei rischi della Confederazione permetterà di definire in una fase
successiva l'ulteriore modo di procedere, che concernerà anche l'esame della
responsabilità sussidiaria della Confederazione e della responsabilità per i
suoi rappresentanti in organi di terzi nonché la regolamentazione dei
rapporti giuridici con i rappresentanti della Confederazione in seno a
organi di terzi.

Se un'organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della
Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale, cagiona
illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi,
risponde in primo luogo l'organizzazione stessa. Se il danno non può essere
compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della
somma rimanente (la cosiddetta responsabilità sussidiaria conformemente
all'art. 19 della legge sulla responsabilità). Una siffatta responsabilità
sussiste ad esempio nei confronti di organizzazioni grandi e note come la
SUVA, la Posta, le FFS e skyguide; essa si applica però anche a molte
organizzazioni più piccole e meno conosciute come l'Associazione svizzera
degli elettrotecnici. Oltre a quelle menzionate, esistono numerose altre
responsabilità e garanzie della Confederazione (ad es. la garanzia dello
Stato per la Posta, la garanzia di liquidità per le aziende e gli
stabilimenti della Confederazione).

L'analisi dei rischi, i cui primi risultati saranno presumibilmente
disponibili entro la metà dell'anno in corso, dovrebbe permettere di
allestire per la prima volta un'ampia panoramica sui rischi della
Confederazione. Con la sua decisione odierna, il Consiglio federale ha
incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di valutare in
collaborazione con altri dipartimenti, sulla base dei risultati della
suddetta analisi, i diversi rischi della Confederazione sotto il profilo
qualitativo nonché quantitativo. Il rapporto su tale valutazione deve essere
presentato al Consiglio federale entro la fine del 2004 unitamente alle
proposte per l'ulteriore modo di procedere. Il DFF deve ad esempio esaminare
un'eventuale soppressione della responsabilità sussidiaria o l'introduzione
di misure specifiche alle singole organizzazioni.

Inoltre il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di
allestire una lista completa e aggiornata dei rappresentanti della
Confederazione in seno a organizzazioni. La lista servirà al DFF da base per
esaminare dal punto di vista della responsabilità i singoli rapporti di
rappresentanza. La legge sulla responsabilità (LResp) è applicabile nella
misura in cui la responsabilità degli organi di direzione non sia
disciplinata in atti legislativi speciali. Se la Confederazione risarcisce
il danno sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 LResp, essa può esercitare
regresso contro il membro dell'organo che ha cagionato il danno ai sensi
dell'articolo 7 LResp solo nel caso in cui quest'ultimo abbia agito con
intenzione o per grave negligenza. Il DFF esaminerà se ed eventualmente fino
a che punto sia da prendere in considerazione un inasprimento del principio
della responsabilità. I lavori si protrarranno verosimilmente fino alla fine
del 2004.

In collaborazione con gli altri dipartimenti il Consiglio federale
elaborerà, entro l'inizio del 2004 circa, disposizioni giuridicamente
vincolanti concernenti i rappresentanti della Confederazione in organi di
direzione di terzi. Occorrerà disciplinare in particolare le condizioni per
la delega dei rappresentanti, lo scambio di informazioni nonché le relative
istruzioni. In futuro bisognerà ricorrere in modo più restrittivo alla
delega di rappresentanti.

Informazioni:
Barbara Schaerer, Amm. federale delle finanze, tel. 031 322 60 18

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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