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Previdenza professionale per il personale federale: assegnazione delle parti di salario per i due piani di previdenza


COMUNICATO STAMPA

Previdenza professionale per il personale federale: assegnazione delle parti
di salario per i due piani di previdenza

18 dic 2002 (DFF) In data odierna, il Consiglio federale ha approvato
un'ulteriore ordinanza sulla previdenza professionale del personale federale
che disciplina l'assegnazione dello stipendio al piano di base (primato
delle prestazioni) e l'assegnazione delle indennità relative allo stipendio
al piano complementare (primato dei contributi). Tale ordinanza si aggiunge
alla serie di atti normativi che costituiscono le condizioni quadro di una
moderna previdenza professionale per il personale federale.

La carriera professionale si evolve sempre più raramente in modo lineare.
Gli sviluppi sociali, politici ed economici hanno fatto in modo che, sia per
le donne sia per gli uomini, l'attività professionale in rapporto alla
responsabilità in seno alla famiglia e alla società assuma un ruolo
differente a seconda delle fasi della vita. Per tener conto di queste
esigenze individuali, le condizioni di lavoro, e dunque anche la previdenza
professionale, devono essere sufficientemente flessibili.

Con l'"ordinanza sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione
federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA" (OAIP) approvata
in data odierna si crea un'ulteriore condizione quadro giuridica per rendere
flessibile la previdenza professionale del personale federale. In questo
modo, nemmeno dal punto di vista giuridico vi sono più ostacoli al passaggio
degli impiegati della Confederazione dalla CPC a PUBLICA.

Quali sono le novità previste dall'OAIP?

In futuro, gli stipendi degli impiegati saranno assicurati secondo il
primato delle prestazioni in un piano di base e secondo il primato dei
contributi in un piano complementare (finora si applicava solo il primato
delle prestazioni). L'ordinanza stabilisce in quale piano di previdenza lo
stipendio e le indennità relative allo stipendio devono essere assicurati.
Nel piano di base gli stipendi sono assicurati secondo il primato delle
prestazioni fino ad un massimo di 177'240 franchi. Lo stipendio che
oltrepassa questo importo, le indennità e i premi nonché il personale con il
quale è stata convenuta una limitazione temporale dell'impiego o con impiego
irregolare sono assicurati nel piano complementare secondo il primato dei
contributi.

Come finora, le prestazioni del datore di lavoro versate in qualità di
indennità o di spese non sono prese in considerazione nella previdenza
professionale.

Inoltre l'ordinanza stabilisce la responsabilità delle unità organizzative e
della Cassa pensioni PUBLICA per la completezza e l'esattezza dei dati
scambiati tra di loro.

L'ordinanza OAIP entra in vigore il 1° giugno 2003.

Informazioni: David Gerber, Ufficio federale del personale, tel. 031 323 93
65

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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