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La legge sulle lotterie va adeguata ai tempi

Consultazione relativo all'avamprogetto di legge della commissione peritale

Berna, 09.12.2002. La revisione della legge sulle lotterie vuole assicurare
il corretto e trasparente svolgimento delle lotterie e scommesse e
proteggere la società dagli effetti nocivi del gioco. Viene mantenuta la
destinazione dei benefici netti dei giochi in favore di progetti di utilità
pubblica e di beneficenza. Lunedì, il Consiglio federale ha preso atto delle
proposte che figurano nel rapporto della commissione peritale e ha
autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a
svolgere fino alla fine del marzo 2003 una consultazione.

La revisione della legge sulle lotterie che risale a quasi 80 anni fa è
stata preparata in stretta collaborazione con i Cantoni. La commissione
peritale, composta pariteticamente di rappresentanti della Confederazione e
dei Cantoni, era copresieduta dalla consigliera di Stato del Canton Berna
Dora Andres e da Luzius Mader, vicedirettore nell'Ufficio federale di
giustizia. La commissione peritale ha ripreso nell'avamprogetto diversi
elementi e principi della vigente legge sulle lotterie, che si sono
dimostrati validi. È segnatamente il caso della destinazione dei benefici
netti delle lotterie in favore di progetti di utilità pubblica e di
beneficenza; anzi, in futuro anche i benefici netti delle scommesse
dovrebbero essere destinati a tale scopo.

Inoltre, per lo svolgimento di lotterie e scommesse, occorre, come finora,
ricorrere a un sistema di autorizzazione che renda possibile soltanto
un'offerta limitata e controllata di giochi. La commissione peritale è
infatti del parere che soltanto con una limitazione della concorrenza si
possano creare condizioni di mercato ordinate e trasparenti e sufficienti
benefici da destinare a scopi di utilità pubblica e di beneficenza. Infine i
Cantoni dovrebbero mantenere la competenza di distribuire i benefici netti,
di limitare o vietare l'offerta di giochi sul loro territorio nonché di
autorizzare e controllare piccole manifestazioni.

Nuovi giochi e nuove forme di distribuzione

La commissione peritale, oltre a riprendere principi della vigente legge
sulle lotterie, che si sono dimostrati validi, propone tutta una serie di
innovazioni. In considerazione dei progressi tecnologici e dei mutamenti
sociali, si pronuncia in favore dell'ammissione di nuovi giochi e nuove
forme di distribuzione. Per esempio, propone che i grandi organizzatori, se
sono in grado di coprire i rischi e possiedono le necessarie conoscenze,
possano offrire le scommesse alla quotazione, che finora erano vietate. In
tal modo si apre, fra l'altro, la strada all'introduzione in Svizzera delle
scommesse "oddset". In principio, gli organizzatori di lotterie e scommesse
potranno ricorrere in avvenire a qualsiasi forma di distribuzione. Tuttavia,
soprattutto per proteggere i giocatori, possono essere previste determinate
restrizioni all'esercizio di giochi con l'ausilio di mezzi elettronici
(telefono, Internet). Inoltre tali giochi devrebberono essere accessibili
soltanto in Svizzera.

Prevenzione e cura della dipendenza dal gioco

Per prevenire e lottare efficacemente contro la dipendenza dal gioco, alle
autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e alle autorità di
vigilanza vengono imposti alcuni obblighi: nell'autorizzare giochi devono
prestare particolare attenzione ai rischi di dipendenza dal gioco nonché
ordinare le necessarie restrizioni e verificarne l'efficacia. Inoltre tali
autorità sono responsabili della gestione efficace del nuovo fondo per la
lotta alla dipendenza dal gioco. Ma anche agli organizzatori sono imposti
obblighi: devono versare lo 0,5% dei benefici lordi dei giochi nel fondo per
la lotta alla dipendenza dal gioco e non possono offrire giochi con una
quota di restituzione superiore al 75%. Tale quota, che è inferiore a quella
dei giochi delle case da gioco, ha per effetto che il giocatore finisce
prima i suoi soldi e quindi smette di giocare più presto. L'aver fissato una
quota massima di restituzione, fatto dettato da motivi di lotta contro la
dipendenza dal gioco, costituisce inoltre un criterio misurabile di
delimitazione dei giochi autorizzati unicamente nelle case da gioco.

Innovazioni nel sistema di autorizzazione e di vigilanza

La commissione peritale è favorevole a una distinzione fra grandi e piccoli
organizzatori. Come innovazione appoggia l'introduzione di un sistema duale
di autorizzazione (autorizzazione d'organizzatore e autorizzazione di
gioco), soprattutto per i grandi organizzatori. Per il rilascio
dell'autorizzazione d'organizzatore, vanno esaminati con particolare
attenzione i requisiti personali, professionali e finanziari del
richiedente. La questione se i grandi organizzatori debbano restare sotto il
controllo cantonale è aperta; gli esperti pongono pertanto entrambe le
varianti in discussione. In un secondo tempo, il titolare di
un'autorizzazione d'organizzatore deve chiedere un'autorizzazione di gioco
separata per ogni gioco da lui offerto.

Per l'autorizzazione e la vigilanza dei grandi organizzatori è prevista
l'istituzione di un'apposita Commissione delle lotterie e scommesse.
Tuttavia fra gli esperti non vi è unanimità sul fatto che tale commissione
debba operare a livello federale o cantonale (concordato). Per tale ragione,
la commissione peritale pone in discussione entrambe le varianti. I benefici
netti, che attualmente sono dell'ordine di 400 milioni di franchi all'anno,
continueranno a essere ripartiti dagli esistenti fondi cantonali delle
lotterie e scommesse che, per la prima volta, sono oggetto di un
disciplinamento nella legge. I Cantoni mantengono la competenza di
autorizzare e controllare i piccoli organizzatori.

Nuovo regime fiscale

Per quanto concerne l'imposizione delle vincite al gioco, la commissione
peritale propone di sostituire l'attuale imposta preventiva con l'imposta
alla fonte. In tal modo sarebbe possibile tassare tutte le vincite superiori
al limite di esenzione fissato ora a 300 franchi. Il nuovo regime
permetterebbe di mantenere il gettito fiscale agli attuali livelli, evitando
sia la costituzione di denaro "in nero" sia gli ingenti oneri amminstrativi
connessi all'imposta preventiva. Per le imposte dirette della
Confederazione, il tasso d'imposta dovrebbe essere del 10 per cento. Poiché
la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni non consente di fissare disposizioni tariffarie, i Cantoni
dovranno trovare per conto loro una via per giungere a un tasso d'imposta
uniforme.

Altre informazioni:

Consigliera di Stato
Dora Andres,
Polizei- und Militärdirektion del Canton Berna,
T +41 (0)31 / 633 47 21

Luzius Mader,
vicedirettore nell'
Ufficio federale di giustizia,
T +41 (0)31 / 322 41 02