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Estendere moderatamente la protezione dei consumatori

Il DFGP elabora il messaggio concernente la legge federale sul commercio
elettronico

Berna, 09.12.2002. Si deve estendere moderatamene la protezione dei
consumatori non solo nel caso di acquisti online, ma anche nell'ambito di
normali contratti di vendita. Tuttavia, si deve tenere conto delle critiche
espresse nella consultazione relativa alla legge federale sul commercio
elettronico. Lunedì, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della
consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio. L'obiettivo
è una moderata estensione della protezione dei consumatori non solo
nell'ambito dei cosiddetti contratti di vendita a distanza, ma anche
nell'ambito dei consueti contratti di vendita di cose mobili.

La legge federale sul commercio elettronico, posta in consultazione l'anno
scorso, mira ad adeguare il Codice delle obbligazioni e la legge federale
contro la concorrenza sleale alle esigenze del commercio elettronico e a
rafforzare la protezione dei consumatori sulla scorta del diritto europeo.

Reazioni contrastanti

Il progetto posto in consultazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i
partiti politici e le organizzazioni. Le cerchie dei consumatori approvano
le modifiche di legge proposte pur non ritenendole, in parte, abbastanza
incisive. Per contro, i fornitori - appoggiati dalle loro associazioni
nonché da UDC e PLR - trovano il progetto meno positivo. Pur condividendo
all'unanimità il fatto che il commercio elettronico ha un futuro soltanto se
i consumatori hanno fiducia in questa nuova forma di comunicazione, resta
contestato il ruolo che dovrà essere svolto dal legislatore nella
costruzione e nella protezione di questa fiducia.

I critici vedono nel diritto dei consumatori di revocare entro sette giorni
i contratti a distanza una violazione del rispetto del contratto. Non è
giustificato comparare una stipulazione online del contratto con i contratti
a domicilio dato che il consumatore non è sottoposto ad alcuna pressione e
può confrontare l'offerta in tutta tranquillità. Viceversa, le cerchie della
protezione dei consumatori contestano la lacunosità del disciplinamento che,
ad esempio, non è valido per i contratti inferiori a 100 franchi. Sono
contestate anche le modifiche delle disposizioni sulla vendita di cose
mobili (tra l'altro il diritto dell'acquirente di esigere anche la
riparazione della cosa difettosa, e il prolungamento del termine delle
azioni di garanzia a due anni). Molti partecipanti alla consultazione non
vedono alcuna necessità di rafforzare la protezione dell'acquirente e temono
che tali innovazioni siano fonte di nuovi contrasti tra le parti
contrattuali. Inoltre, è aspramente criticato il fatto che una revisione
sostanziale del diritto d'acquisto non sia stata annunciata in quanto tale,
bensì sia stata posta in consultazione sotto il nome di commercio
elettronico.

Eliminare le lacune

Il diritto contrattuale svizzero, in relazione ai contratti a distanza e
alla vendita di cose mobili, mostra lacune che diventano sempre più evidenti
alla luce delle crescenti relazioni commerciali transfrontaliere. I
consumatori non capiscono perché il medesimo fornitore svizzero possa
mettere in vendita i suoi beni e servizi in Svizzera secondo principi meno
favorevoli ai consumatori rispetto ai Paesi limitrofi. Nell'ambito
dell'adeguamento autonomo, vi è la possibilità di estendere moderatamente e
in modo sensato la protezione svizzera dei consumatori. Pertanto, il
Consiglio federale si attiene in linea di massima al progetto. Tuttavia, il
DFGP, in occasione dell'elaborazione del messaggio, terrà conto delle
considerazioni dei partecipanti alla consultazione. Così, la revisione del
Codice delle obbligazioni si deve limitare strettamente ad alcuni punti
essenziali per un miglioramento efficace del diritto svizzero in materia di
protezione dei consumatori.

Altre informazioni:

Felix Schöbi,
Ufficio federale di giustizia,
T +41 (0)31 322 53 57