Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Maggiore tutela delle vittime di incidenti verificatisi all'estero

COMUNICATO STAMPA

Maggiore tutela delle vittime di incidenti verificatisi all'estero

In futuro, chi è vittima di un incidente stradale avvenuto in un Paese
europeo dovrà potere far valere le sue pretese di indennizzo nei confronti
di assicuratori di veicoli a motore esteri in Svizzera. Il Consiglio
federale ha deciso di fare entrare in vigore il 1° febbraio 2003 le relative
modifiche della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e
dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV). In questo modo, ha
creato le premesse per integrare in modo ancora più efficiente la Svizzera
nel sistema europeo di tutela delle vittime della circolazione. Tuttavia,
dette modifiche saranno applicate soltanto ai Paesi dello SEE che
accorderanno alla Svizzera la reciprocità.

Ogni anno milioni di automobilisti attraversano in entrambe le direzioni la
frontiera svizzera. In caso di incidente, tutti gli utenti della strada
hanno bisogno di un sistema transfrontaliero efficiente di tutela delle
vittime della circolazione. A partire dal 1° febbraio 2003, l'Ufficio
nazionale di assicurazione istituirà un centro d'informazione per facilitare
il disbrigo dell'aspetto tecnico delle pratiche assicurative in caso di
incidenti stradali. Tutte le persone domiciliate in Svizzera che hanno
subito danni in un incidente verificatosi in uno dei Paesi dello SEE
potranno rivolgersi a questo centro. L'organo fornirà loro in particolare il
nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato
dalla compagnia assicurativa estera in Svizzera. I mandatari per la
liquidazione dei sinistri rappresentano l'assicurazione estera e, in caso di
sinistro, dovranno presentare, entro tre mesi dall'inoltro della richiesta
d'indennizzo un'offerta di risarcimento motivata, se la responsabilità non è
contestata e il danno è stato quantificato. Se invece la situazione
giuridica è incerta, dovranno presentare almeno una risposta motivata alle
osservazioni formulate nella richiesta. Nel caso l'istituto assicurativo
estero non avesse designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri o
se il mandatario rimane inattivo, la persona lesa può rivolgersi
all'organismo d'indennizzo svizzero. Detto organismo, integrato nel Fondo
nazionale di garanzia, deve liquidare la pratica sotto sorveglianza
dell'Ufficio federale delle strade e sarà a sua volta risarcito dal
competente assicuratore estero della responsabilità civile per i veicoli a
motore.

Avviati i lavori per l'attuazione pratica della tutela delle vittime

Grazie alla nuova normativa, la tutela delle vittime della circolazione può
essere concordata con ogni singolo Paese dello SEE mediante dichiarazioni di
reciprocità. La Svizzera intende in primo luogo stipulare accordi con i
Paesi limitrofi. Vi sono già stati primi colloqui concreti al riguardo con
diversi Paesi confinanti. A partire dal 1° febbraio 2003, l'Ufficio federale
delle assicurazioni private potrà rilasciare informazioni sugli Stati che
concedono alla Svizzera la reciprocità. Chi è vittima di un incidente
verificatosi in uno di questi Paesi, non dovrà più trattare con un
assicuratore di veicoli a motore straniero, in un Paese estero e magari in
una lingua sconosciuta. Ciò rafforza la tutela delle vittime di un incidente
stradale avvenuto all'estero.

Indipendentemente dalle dichiarazioni di reciprocità degli Stati esteri, a
partire dal 1° febbraio 2003 tutte le persone vittime di un incidente
stradale causato da un veicolo a motore in Svizzera potranno beneficiare di
alcuni vantaggi della nuova regolamentazione. L'assicuratore competente, o
nel caso sia stata una persona straniera a causare l'incidente, l'Ufficio
nazionale di assicurazione, dovrà presentare entro tre mesi dall'inoltro
della richiesta d'indennizzo almeno una risposta motivata. Nel caso
contrario, la persona lesa può rivolgersi all'organismo d'indennizzo del
Fondo nazionale di garanzia. In questo modo, sono maggiormente tutelate
anche le vittime di incidenti stradali avvenuti in Svizzera.

Berna, 9 dicembre 2002
DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e
delle Comunicazioni

Servizio stampa
Informazioni: Daniel Schneider, Responsabile dell'informazione, Ufficio
federale delle strade USTRA, tel. 031 324 14 91

Allegati: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli OAV,
modifiche della legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA, modifica
della legge sulla circolazione stradale LCStr