Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Blocco delle autorizzazioni rilasciate ai medici: numeri massimi adeguati su richiesta dei Cantoni

Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza che limita il
numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attivitą
a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Su richiesta di
alcuni Cantoni esso ha adeguato i numeri massimi di fornitori di prestazioni
fissati nell'allegato dell'ordinanza.

Il 3 luglio 2002 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza che limita
il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria
attivitą a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sulla
base dei dati disponibili esso aveva fissato nell'allegato dell'ordinanza i
numeri massimi di fornitori di prestazioni ammessi per Cantone. Queste cifre
corrispondevano alla situazione effettiva in quel momento. In seguito all'
inattesa evoluzione del numero di richieste di autorizzazione ad aprire uno
studio medico o a svolgere un'attivitą professionale e su richiesta di
alcuni Cantoni, il Consiglio federale ha messo in vigore l'ordinanza con
effetto immediato. Ai Cantoni č stata tuttavia data la possibilitą di
adeguare successivamente i numeri massimi fissati.

I Cantoni di Basilea-Cittą, Berna, Friburgo, Giura, Ginevra, Neuchātel,
Soletta, Ticino, Vaud e Vallese si sono avvalsi di questa possibilitą e, con
la collaborazione delle associazioni professionali interessate, hanno
aggiornato i numeri massimi cantonali. Questi ultimi verranno ripresi nella
nuova versione degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza ed entreranno in vigore
il 1° gennaio 2003.

DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO

                                                                  Servizio
stampa e informazione

Informazioni:                                         Tel. 031 322 90 04
Fritz Britt, vicedirettore
Capo Ambito Malattia e infortunio
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato: modifica d'ordinanza, compresi allegati 1 e 2

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch