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Migliore protezione per i figli adottivi

Modifiche a livello di ordinanza in vista dell'entrata in vigore della
Convenzione dell'Aia sull'adozione
Berna, 29.11.2002. La Svizzera appoggia gli sforzi internazionali volti a
una migliore protezione dei figli adottivi. Il 1° gennaio 2003 entreranno in
vigore la Convenzione dell'Aia sull'adozione nonché la legge federale
necessaria alla sua applicazione e le modifiche del Codice civile. Venerdì,
il Consiglio federale ha approvato i necessari adeguamenti a livello di
ordinanza.

La Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e
sulla cooperazione in materia di adozione internazionale istituzionalizza
una stretta cooperazione tra le autorità dello Stato di origine e di quello
di accoglienza per meglio proteggere dagli abusi i figli adottivi. In
particolare, lo Stato di origine e quello di accoglienza collaborano
nell'ambito della raccolta delle informazioni relative all'idoneità
all'adozione del fanciullo e dei genitori adottivi. Si arriva al
collocamento di un fanciullo soltanto se entrambi gli Stati vi hanno
acconsentito. La Convenzione garantisce anche il riconoscimento reciproco
delle adozioni pronunciate negli Stati contraenti.

La legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione
disciplina la ripartizione dei compiti che si presentano all'autorità
centrale della Confederazione e alle autorità cantonali in caso di adozione
internazionale. Inoltre, prevede provvedimenti di diritto civile e penale
per proteggere i figli adottivi e per impedire la tratta di fanciulli e
altri abusi. Tali provvedimenti non sono validi soltanto per i fanciulli
provenienti da Stati contraenti, bensì in tutte le adozioni internazionali.

La nuova autorità centrale della Confederazione

La nuova autorità centrale per il trattamento delle adozioni internazionali,
insediata nell'Ufficio federale di giustizia,

- è la piattaforma per le comunicazioni e i rapporti nel traffico
transfrontaliero;
- fornisce consulenza giuridica alle autorità centrali dei Cantoni;
- rappresenta la Svizzera dinanzi alle autorità centrali estere;
- emana istruzioni sull'esecuzione della Convenzione dell'Aia sull'adozione;
- promuove lo scambio di esperienze e il coordinamento nell'ambito
dell'adozione; ed
- esercita la vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione.

Disciplinata la collaborazione con i Cantoni ...

L'ultimo compito richiede alcuni adeguamenti dell'ordinanza sul collocamento
in vista d'adozione. Dato che si tratta di una nuova competenza della -
Confederazione, si deve disciplinare segnatamente la collaborazione
dell'autorità centrale con i Cantoni. Come novità, le persone attive in
qualità di collocatori senza autorizzazione possono essere punite con una
multa fino a 5000 franchi.

... e fissati gli emolumenti
Determinati servizi dell'autorità centrale sono soggetti a emolumenti, in
particolare l'esame e la trasmissione di rapporti e decisioni delle
competenti autorità nello Stato di origine e di accoglienza del figlio
adottivo. In un'ordinanza, il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti
che i genitori adottivi devono versare all'autorità centrale.

Infine, in una sezione dell'ordinanza sull'affiliazione sono riassunte e
completate le disposizioni relative all'adozione, il che si rispecchia anche
nel nuovo titolo "ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di
affiliazione e di adozione".

Altre informazioni:
David Urwyler,
Ufficio federale di giustizia, tel. 031 323 41 32