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Il Consiglio federale trasmette al Parlamento la legge sulla ricerca embrionale

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di
consultazione relativa alla legge federale concernente la ricerca sugli
embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali e ha trasmesso al
Parlamento il disegno rielaborato sulla base di tali risultati insieme al
relativo messaggio. La legge sulla ricerca embrionale disciplina in modo
completo, per la prima volta a livello nazionale, questo settore della
ricerca.

La ricerca sulle cellule staminali umane suscita attese legittime. Vi sono
buoni motivi per credere che in questo modo potranno essere sviluppate a
lungo termine strategie terapeutiche contro malattie finora inguaribili o
difficilmente curabili, come il morbo di Parkinson e il diabete. Le cellule
staminali embrionali possono essere derivate da embrioni umani prodotti con
il metodo della procreazione mediante fecondazione in vitro, come embrioni
soprannumerari generatisi accidentalmente o creati appositamente per
ottenere cellule staminali. In Svizzera, la produzione di embrioni a scopi
di ricerca è già oggi vietata. La questione dell'utilizzazione di embrioni
soprannumerari a fini di ricerca, finora non è invece ancora stata
disciplinata in modo chiaro e completo.

Il 21 novembre 2001, per dare una risposta a tutte le questioni sorte in
relazione alla ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali,
il Consiglio federale decise di presentare una legge a sé stante e, quindi,
di non attendere sino all'emanazione della prevista legge federale sulla
ricerca sull'uomo. La legge sulla ricerca embrionale sarà tuttavia integrata
in un secondo tempo nella legge sulla ricerca sull'uomo.

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sulla
ricerca embrionale è durata dal 22 maggio al 30 agosto 2002. I destinatari
interpellati sono stati 171, i pareri rientrati complessivamente 121. Due
terzi dei partecipanti alla consultazione si sono in linea di massima
espressi favorevolmente nei confronti dell'avamprogetto, un terzo invece
l'ha respinto o ne ha richiesta una rielaborazione sostanziale. I favori
provengono soprattutto dalla maggioranza dei Cantoni, dalle istituzioni
impegnate nella ricerca e dalle associazioni centrali dell'economia, mentre
i partiti, le chiese e le organizzazioni femminili hanno manifestato
opinioni discordanti. Due terzi degli interpellati si sono pure pronunciati
a favore del fatto che la legge non disciplina soltanto la derivazione di
cellule staminali embrionali e la ricerca su cellule staminali embrionali,
ma - così come proposto dal disegno - anche la ricerca sugli embrioni
soprannumerari.

Il presente disegno di legge disciplina la derivazione di cellule staminali
embrionali a partire da embrioni soprannumerari destinati alla ricerca, la
ricerca su cellule staminali embrionali e la ricerca su embrioni
soprannumerari. Scopo della legge è quello di evitare abusi
nell'utilizzazione di embrioni soprannumerari umani e di cellule staminali
embrionali umane nella ricerca, e di proteggere la dignità umana. L'impiego
di embrioni soprannumerari e di cellule staminali a fini di ricerca è quindi
consentito a severe condizioni di cui menzioniamo le più importanti:

-          Divieto dell'utilizzazione di embrioni soprannumerari e di
cellule staminali embrionali: non è consentito derivare cellule staminali da
embrioni prodotti a scopi di ricerca o utilizzare dette cellule staminali. È
altresì vietato importare o esportare embrioni soprannumerari, o lasciare
sviluppare oltre 14 giorni un embrione soprannumerario disponibile a fini di
ricerca.

-          Gratuità: gli embrioni soprannumerari e le cellule staminali
embrionali non possono essere alienati o acquistati dietro compenso.

-          Scopi consentiti: gli embrioni soprannumerari e le cellule
staminali embrionali possono essere utilizzati solo a scopi di ricerca, ma
non a fini commerciali. L'impiego di embrioni soprannumerari e di cellule
staminali embrionali è quindi consentito unicamente nell'ambito di progetti
di ricerca concreti. Fa eccezione la derivazione di cellule staminali
embrionali che è consentita anche in vista di una ricerca futura, quando ne
sussiste la necessità all'interno del Paese.

-          Consenso e informazioni: un embrione soprannumerario può essere
utilizzato per scopi di ricerca solo se la coppia interessata ha dato il suo
consenso dopo essere stata esaurientemente informata.

-          Indipendenza: il metodo di ricerca sugli embrioni soprannumerari
o quello relativo alla derivazione di cellule staminali embrionali, da un
lato, e il metodo di procreazione scelto dalla coppia interessata,
dall'altro, devono essere indipendenti tra di loro.

-          Obbligo di autorizzazione e necessità dell'approvazione: la
ricerca su embrioni soprannumerari o la derivazione di cellule staminali
embrionali è consentita solamente previa autorizzazione dell'Ufficio
federale della sanità pubblica. La ricerca su cellule staminali embrionali
prodotte precedentemente presuppone un preavviso favorevole della
Commissione d'etica.

-          Principio della sussidiarietà: può essere compiuta una ricerca su
embrioni soprannumerari o su cellule staminali embrionali solo se non è
possibile ottenere in un altro modo conoscenze equivalenti.

-          Scopi di ricerca: la ricerca su embrioni soprannumerari o su
cellule staminali embrionali presuppone che siano perseguiti determinati
scopi di ricerca descritti nel disegno di legge; gli scopi di ricerca devono
essere di livello molto elevato.

-          Qualità scientifica e sostenibilità etica: un progetto di ricerca
su embrioni soprannumerari o su cellule staminali embrionali deve provare la
propria pertinenza scientifica e nel contempo essere eticamente sostenibile.

-          Risultati della ricerca: dopo la conclusione o l'interruzione di
un progetto di ricerca su embrioni soprannumerari o su cellule staminali
embrionali, deve essere reso accessibile al pubblico un sunto dei risultati
di tale ricerca.

-          Importazione di cellule staminali embrionali: le cellule
staminali possono essere importate solo a determinate condizioni. In
particolare esse non possono essere ottenute da un embrione concepito a
scopi di ricerca, ossia devono essere derivate da un embrione
soprannumerario. Anche la coppia interessata deve dare il suo consenso
all'utilizzazione dell'embrione per scopi di ricerca e per questo non può
ricevere alcun compenso.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Verena Schwander, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione
diritto, tel. 031 322 95 05

Dr. Gérard Escher, Gruppo per la scienza e la ricerca, tel. 031 322 96 90

      Il disegno della legge sulla ricerca embrionale, il relativo messaggio
e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione sono
disponibili all'indirizzo: http://www.bag.admin.ch/i/index.htm