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Precisazione di compiti, competenze e funzioni: revisione totale degli statuti del Fondo nazionale svizzero approvata dal Consiglio federale

Precisazione di compiti, competenze e funzioni: revisione totale degli
statuti del Fondo nazionale svizzero approvata dal Consiglio federale

Accettati dal Consiglio di fondazione del Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica (FNS) lo scorso settembre, i nuovi statuti hanno ora
ottenuto la necessaria approvazione del Consiglio federale. Lo scopo
principale della revisione era quello di precisare i compiti, le competenze
e le funzioni del Consiglio di fondazione, del Consiglio della ricerca e
della Segreteria quali organi centrali del FNS. Il fondo è il principale
strumento della Confederazione per la promozione della ricerca e delle nuove
leve accademiche.

L'elaborazione dei nuovi statuti del Fondo nazionale svizzero è stata
effettuata da un gruppo di lavoro interno del FNS sotto la direzione dell'
attuale presidente del Consiglio di fondazione Fritz Schiesser. Per tutte le
questioni in materia di politica scientifica, educazione, ricerca e
tecnologia sono stati presi in considerazione i suggerimenti del
Dipartimento federale dell'interno, responsabile del FNS, e del Consiglio
svizzero della scienza e della tecnologia.

La revisione totale degli statuti ha permesso di semplificare notevolmente i
processi decisionali e l'organizzazione interna del FNS e di migliorare la
suddivisione del lavoro tra gli organi del FNS, ovvero il Consiglio di
fondazione, il Consiglio della ricerca e la Segreteria. La rielaborazione
totale degli statuti ha portato a un aumento degli articoli da 21 a 37. I
compiti e gli scopi del FNS come organo per la promozione della ricerca ai
sensi dell'articolo 8 della legge sulla ricerca non sono stati modificati.
Inoltre, la revisione non ha interessato nemmeno il settore del controllo
dei sussidi. Le novità principali sono:

·        Consiglio di fondazione
Secondo i nuovi statuti il Consiglio di fondazione, in qualità di organo
superiore di gestione e controllo del FNS, assume in misura ancora maggiore
gli incarichi strategici generali nel settore della politica scientifica,
facendosi carico anche dei relativi compiti di rappresentanza. D'altra
parte, in sintonia con la separazione delle competenze, esso viene sgravato
completamente da tutti i compiti nel settore scientifico. Il numero totale
dei membri sarà ridotta da 60 a 50. 20 membri al massimo sono nominati
direttamente dal Consiglio federale tra esponenti del mondo politico ed
economico, per garantire anche in futuro al FNS un aggancio diretto al di
fuori del mondo accademico.

·        Consiglio della ricerca
Il Consiglio della ricerca resta come finora il vero e proprio organo di
direzione scientifica del FNS. Rispetto ai vecchi statuti la sua autonomia e
responsabilità nel settore scientifico saranno decisamente rafforzate. Ad
esempio, per garantire una migliore separazione tra politica e ricerca
scientifica la Confederazione non potrà più designare direttamente alcun
membro del Consiglio della ricerca; questi saranno invece nominati tenendo
soprattutto conto delle esigenze scientifiche del FNS. Il rafforzamento dell
'autonomia e della responsabilità del Consiglio della ricerca quale organo
di direzione scientifica del FNS si concretizza tra l'altro con la sua
competenza per l'elaborazione dei documenti di pianificazione generale e per
l'elezione dei membri del Consiglio della ricerca e del presidente del
Consiglio nazionale della ricerca, carica che in futuro potrà essere
espletata a tempo pieno. Dato il carico di lavoro sempre più grande e in
vista della creazione di eventuali nuovi strumenti di promozione o di
commissioni scientifiche supplementari, il numero dei membri - finora
limitato a 90 - potrà essere aumentato a 100.

·        Segreteria
La Segreteria del FNS diventa un organo indipendente con propri compiti e
competenze fissate negli statuti. Essa si occupa dell'amministrazione
generale del FNS e sostiene gli organi direttivi e tutte le unità
organizzative da questi istituite nei loro compiti. In particolare, la
Segreteria è responsabile anche della preparazione di perizie scientifiche e
in questo settore avrà incarichi estesi per sgravare i membri del Consiglio
della ricerca. La Segreteria quale organo del FNS è sottoposta alla
sorveglianza del Consiglio di fondazione.

Maggiore autonomia scientifica

La precisazione di compiti e competenze dei principali organi del FNS
permette di rafforzare l'autonomia scientifica del FNS. La Confederazione
non è più direttamente rappresentata nel Consiglio della ricerca e non
designerà più alcun membro di questo organismo. Tuttavia, essa eserciterà
indirettamente un controllo sulla sua composizione per garantire un'equa
rappresentanza di lingua, sesso e religione attraverso la sua rappresentanza
nel comitato del Consiglio di fondazione. Una situazione particolare si
verifica per quelle unità organizzative del FNS direttamente incaricate
dalla Confederazione di effettuare programmi. In questi casi lo scambio
diretto di informazioni con i servizi responsabili della Confederazione
continua ad essere necessario. Per queste evenienze è stata esplicitamente
prevista negli statuti una rappresentanza della Confederazione.

Anche in futuro sarà garantita nel Consiglio di fondazione un'ampia
rappresentanza extra-accademica: 20 membri (finora 12) sono eletti
direttamente dal Consiglio federale tra esponenti del mondo della politica e
dell'economia. Inoltre, il comitato del Consiglio di fondazione, composto di
15 membri, rappresenta un punto di riferimento privilegiato per la
Confederazione e i suoi servizi specifici del settore della politica della
ricerca. La rappresentanza della Confederazione è qui ampiamente assicurata
da 4 membri eletti direttamente dal Consiglio federale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Informazioni:

Claudine Dolt, Ufficio federale dell'educazione e della scienza, sezione
Istituzioni nazionali di ricerca, tel. 031 322 78 38

Allegati:

Statuti del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica approvati
dal Consiglio federale.