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Maggiore protezione per i consumatori

Il 1° gennaio 2003, il Consiglio federale mette in vigore la nuova legge sul
credito al consumo

Berna, 06.11.2002. In futuro, chi stipulerà un contratto di credito al
consumo, beneficerà di una protezione maggiore. Dal 1° gennaio 2003, Il
Consiglio federale mette in vigore la nuova legge sul credito al consumo e
l'ordinanza esecutiva. In futuro, le attività legate al credito al consumo
potranno nuovamente essere svolte sulla stessa base giuridica in tutta la
Svizzera.

La nuova legge sul credito al consumo tutela come finora i consumatori
mediante informazioni circostanziate. La novità è che ora i creditori sono
obbligati a verificare la capacità di credito. A tal fine essi si sono uniti
nell'associazione per la conduzione di un ufficio d'informazione per il
credito al consumo (ICC). Da un lato, I creditori annunciano all'ICC tutti i
crediti al consumo concessi e, dall'altro, possono consultare la loro banca
dati per ottenere informazioni fidate sulla situazione economica dei
consumatori. L'ordinanza esecutiva disciplina dettagliatamente quali dati
possono essere elaborati anche nella procedura di consultazione on line.

Tasso d'interesse massimo del 15 per cento
Inoltre, è previsto un tasso d'interesse massimo del 15 per cento a tutela
dei consumatori, che ha lo scopo di prevenire tassi d'interesse eccessivi.
Con il 15 per cento il Consiglio federale ha dichiarato obbligatorio per
tutta la Svizzera quel tasso d'interesse che già oggi è valido in sei grandi
Cantoni importanti sotto il profilo economico. Il tasso d'interesse massimo
del 15 per cento significa semplicemente che il creditore non può richiedere
un tasso maggiore al consumatore. Tassi d'interesse minori sono sempre
ammessi. La legge sul credito al consumo mira a creare trasparenza e, di
conseguenza, permette ai clienti di paragonare le offerte di crediti al
consumo.

Protezione dall'assunzione precipitosa di crediti
La possibilità di disdire entro sette giorni il contratto di credito al
consumo tutela i consumatori dall'assunzione precipitosa e irresponsabile di
crediti. Quando si tratta di minori, il rappresentante legale deve prima
approvare per scritto il contratto di credito al consumo. Inoltre, i crediti
al consumo possono essere concessi soltanto qualora il reddito dei clienti
permetta di rimborsare il credito entro tre anni. I creditori che non
osservano la legge perdono gli interessi e, in casi estremi, anche il
credito concesso.

Obbligo di autorizzazione
I Cantoni sono obbligati a sottoporre la concessione e la mediazione di
crediti al consumo a un obbligo di autorizzazione. Chi intende concedere o
mediare crediti al consumo deve godere di buona reputazione e offrire
garanzia per una corretta gestione. Il capitale proprio dei creditori deve
ammontare almeno a 250 000 franchi oppure corrispondere all'8 per cento dei
crediti al consumo concessi. Inoltre, la condizione per ottenere
un'autorizzazione è un'assicurazione di responsabilità professionale
sufficiente. Le autorizzazioni sono limitate a cinque anni. In questo modo è
garantito che in tutti i Cantoni si provveda a esaminare periodicamente se
le premesse per l'autorizzazione sono ancora soddisfatte.

Le disposizioni della legge e dell'ordinanza relative all'obbligo di
autorizzazione entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2004. In questo
modo i Cantoni hanno tempo sufficiente a disposizione per adeguare il loro
diritto alle direttive del diritto federale. Le autorizzazioni cantonali già
esistenti restano valide fino al 31 dicembre 2005.

Altre informazioni:
Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 53 57