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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: le rendite sono state adeguate al rincaro

Comunicato stampa 6 novembre 2002

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: le rendite sono state
adeguate al rincaro

Il Consiglio federale ha deciso di concedere a partire dal 1° gennaio 2003
un'indennità di rincaro dell'1,2 per cento ai beneficiari di rendite d'
invalidità e per superstiti affiliati all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni. Le rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni verranno adeguate contemporaneamente a quelle dell'AVS. L'
indennità è stato fissato sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo.

L'adeguamento concerne in genere tutte le rendite esistenti. Tuttavia le
rendite versate per la prima volta dopo il 1° gennaio 2001, quindi dopo l'
ultimo adeguamento, verranno riviste secondo una tabella di calcolo
particolare.

                        DIP. FEDERALE DELL'INTERNO

                        Servizio Stampa e informazione

Informazioni:                        tel. 031 322 90 77

Seraina Rohner

Settore Infortunio

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato: ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite
dell'assicurazione infortuni obbligatoria

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili all
'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch