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Comunicato stampa           23 ottobre 2002

Previdenza professionale : riduzione del tasso d’interesse minimo al 3,25%                           

Dando seguito al recente dibattito parlamentare in oggetto, il Consiglio federale ha deciso di ridurre il tasso d’interesse minimo LPP dal 4 al 3,25 %, con validità dal 1° gennaio 2003. Nel quadro della modifica dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2), il Consiglio federale ha fissato una nuova procedura che permetterà di adeguare periodicamente il tasso d’interesse - di regola ogni due anni – basandosi su un rapporto inerente la situazione degli istituti di previdenza professionale e degli assicuratori sulla vita che gli verrà presentato annualmente dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Una nuova verifica del tasso d’interesse minimo interverrà già l’anno prossimo, in considerazione dell’incertezza che caratterizza gli sviluppi futuri del rendimento.

 Il Consiglio federale ha deciso di abbassare il tasso d’interesse minimo al 3,25% a partire dal 1° gennaio 2003. Ha inoltre istituito una procedura tesa a disciplinare le future modifiche del tasso d’interesse.  Per garantirne un’analisi periodica per lo meno biennale, l’adeguamento del tasso d’interesse minimo deve avvenire secondo una procedura regolamentata. Data l’incertezza che continua a segnare lo sviluppo futuro degli interessi e il mercato degli investimenti, si procederà già l’anno prossimo ad una nuova verifica del tasso d’interesse minimo.

 La decisione del Consiglio federale di modificare il tasso d’interesse si basa su diversi elementi, quali:

 - l’evoluzione del rendimento delle obbligazioni della Confederazione

- le opportunità di rendimento degli altri investimenti ricorrenti nel mercato

- la situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

Il Consiglio federale vuole disporre in futuro dei dati più recenti sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. l'UFAS esaminerà quindi ogni anno la situazione degli istituti di previdenza e presenterà un rapporto con le proprie osservazioni, come previsto dall'art. 44 a dell’ordinanza sulla previdenza professionale (OPP2). In questo rapporto compariranno i dati inviati all’UFAS relativi agli istituti sorvegliati dagli organi di vigilanza cantonali così come le informazioni sugli assicuratori sulla vita raccolte dall’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).

 

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO
Servizio stampa e informazione

 Ulteriori informazioni: tel. 031 322 90 61, Jürg Brechbühl, vicedirettore, Ufficio federale delle assicurazioni sociali  

 Allegati: -         testo d'ordinanza e commento