Previdenza professionale : riduzione del tasso d’interesse
minimo al 3,25%
Dando seguito al recente
dibattito parlamentare in oggetto, il Consiglio federale ha deciso di ridurre il
tasso d’interesse minimo LPP dal 4 al 3,25 %, con validità dal 1° gennaio 2003.
Nel quadro della modifica dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2), il Consiglio federale ha fissato
una nuova procedura che permetterà di adeguare periodicamente il tasso
d’interesse - di regola ogni due anni – basandosi su un rapporto inerente la
situazione degli istituti di previdenza professionale e degli assicuratori sulla
vita che gli verrà presentato annualmente dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS). Una nuova verifica del tasso d’interesse minimo
interverrà già l’anno prossimo, in considerazione dell’incertezza che
caratterizza gli sviluppi futuri del rendimento.
Il
Consiglio federale ha deciso di abbassare il tasso d’interesse minimo al 3,25% a
partire dal 1° gennaio 2003. Ha inoltre istituito una procedura tesa a
disciplinare le future modifiche del tasso d’interesse. Per garantirne un’analisi periodica per
lo meno biennale, l’adeguamento del tasso d’interesse minimo deve avvenire
secondo una procedura regolamentata. Data l’incertezza che continua a segnare lo
sviluppo futuro degli interessi e il mercato degli investimenti, si procederà
già l’anno prossimo ad una nuova verifica del tasso d’interesse
minimo.
La decisione del Consiglio
federale di modificare il tasso d’interesse si basa su diversi elementi,
quali:
-
l’evoluzione del rendimento delle obbligazioni della
Confederazione
-
le opportunità di rendimento degli altri investimenti ricorrenti nel
mercato
-
la situazione finanziaria degli istituti di
previdenza.
Il
Consiglio federale vuole disporre in futuro dei dati più recenti sulla
situazione finanziaria degli istituti di previdenza. l'UFAS esaminerà quindi
ogni anno la situazione degli istituti di previdenza e presenterà un rapporto
con le proprie osservazioni, come previsto dall'art. 44 a dell’ordinanza sulla
previdenza professionale (OPP2). In questo rapporto compariranno i dati inviati
all’UFAS relativi agli istituti sorvegliati dagli organi di vigilanza cantonali
così come le informazioni sugli assicuratori sulla vita raccolte dall’Ufficio
federale delle assicurazioni private (UFAP).
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61, Jürg Brechbühl, vicedirettore,
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Allegati:
-
testo d'ordinanza e
commento