Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Documentazione per la stampa: Effetti dell'iniziativa UDC in caso di accettazione

1. Regolamentazione dello Stato terzo

Esigenza
L'iniziativa esige che non si entri nel merito di una domanda d'asilo se il
richiedente è entrato in Svizzera da uno Stato terzo sicuro, nel quale egli
ha chiesto o avrebbe potuto chiedere asilo.

Ciò significa:
Prima che l'autorità competente in materia d'asilo emani una decisione di
allontanamento, occorre in ogni caso garantire al richiedente l'asilo il
diritto di essere sentito. Quest'ultimo può in tal modo fornire informazioni
atte a constatare, ad esempio, che lo Stato terzo lo consegnerebbe senza
procedura a un altro Paese, in cui sarebbe oggetto di minacce alla vita e
all'integrità fisica (violazione del principio di diritto internazionale
pubblico di non respingimento).

Con la decisione di non entrata nel merito si ordina l'allontanamento nello
Stato terzo. Ciò presuppone che disponiamo di informazioni sufficienti
riguardo alla presenza del richiedente in tale Stato. Se non sappiamo
attraverso quale Stato il richiedente è entrato in Svizzera, non sarà
possibile ordinare alcun allontanamento verso uno Stato terzo, e saremmo
costretti invece a esaminare l'allontanamento nel Paese di provenienza.

Se uno Stato terzo (malgrado l'esistenza di prove, indizi o supposizioni
relativi al soggiorno precedente del richiedente d'asilo sul suo territorio)
rifiuta di riammettere il richiedente l'asilo, quest'ultimo rimane in
Svizzera. In tali casi occorre quindi esaminare in una seconda procedura
l'allontanamento verso il Paese di origine o di provenienza. Ciò
comporterebbe anche l'esame della qualità di rifugiato nel quadro della
verifica dell'ammissibilità dell'allontanamento: se quest'ultimo non fosse
ammesso, la conseguenza sarebbe l'ammissione provvisoria del richiedente in
qualità di rifugiato.

Conseguenze
Il 95 per cento dei richiedenti l'asilo entra in Svizzera per via terrestre.
Entrano quindi per forza da uno Stato terzo sicuro. Ciò significa:

? Nel 95 per cento delle domande d'asilo non si entrerà più in materia, e
quindi nell'ambito dell'allontanamento nello Stato terzo non avverrà alcun
esame della qualifica di rifugiato.
? L'allontanamento di queste persone non è assicurato. Anche se disponiamo
di informazioni sufficienti per un allontanamento in uno Stato terzo, esso
può essere eseguito soltanto se lo Stato terzo accetta nel singolo caso di
riammettere tali persone e accorda loro l'entrata. Gli attuali accordi di
riammissione non costituiscono da parte loro alcuna garanzia. La valutazione
del rispetto delle condizioni dell'accordo è lasciata all'apprezzamento
della Parte contraente. Come dimostra l'attuale esempio degli zingari rumeni
di etnia rom provenienti dalla Francia, non vi è una gran disponibilità da
parte dei nostri Stati limitrofi a riammettere grossi gruppi di persone. Gli
accordi di riammissione si riferiscono a casi singoli. Gli Stati limitrofi
non saranno disponibili ad accollarsi, oltre alle loro, anche le circa
20'000 domande d'asilo annuali della Svizzera. Occorre quindi partire dal
presupposto che soltanto in una minima parte dei casi in cui vi è stata una
decisione di non entrata in materia sarà possibile eseguire effettivamente
l'allontanamento nel rispettivo Stato terzo.
? Queste persone allontanate rimarrebbero quindi in Svizzera, con lo statuto
di "esecuzione in sospeso". Non sarebbe possibile ordinare il carcere in
vista del rinvio forzato, poiché l'esecuzione non è prevedibile entro la
durata massima di carcerazione (9 mesi). Tali persone, anche secondo
l'iniziativa UDC, otterrebbero soltanto le prestazioni di aiuto sociale
necessarie al loro sostentamento. Nella misura in cui tali persone non
espatriano spontaneamente o in assenza di controlli, esse restano in
Svizzera con uno statuto giuridico insoddisfacente: ciò non può
corrispondere né all'interesse della collettività né delle autorità.

Effetti
? Se uno Stato terzo rifiuta la riammissione di un richiedente l'asilo,
l'allontanamento nel Paese di origine o di provenienza va esaminato
nell'ambito di una seconda procedura. Ciò significa l'esecuzione di due
procedure di prima istanza ed eventualmente di due procedure di ricorso, il
che potrebbe comportare effetti di ordine finanziario legati al possibile
prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera. Affermazioni concrete
non sono possibili, tuttavia i risparmi, contrariamente a quanto sostiene
l'iniziativa, appaiono improbabili.
? Rispetto a oggi, un numero ancora maggiore di richiedenti l'asilo
dissimulerà l'itinerario seguito e non presenterà documenti d'identità, al
fine di prolungare il soggiorno in Svizzera.

2. Sanzioni contro le compagnie aeree

Esigenza
L'iniziativa esige che vengano adottate sanzioni contro le compagnie aeree
del traffico di linea concessionario, se queste non rispettano le norme
vigenti in materia di collaborazione nel controllo delle prescrizioni
sull'entrata in Svizzera.

Ciò significa:
La richiesta dell'iniziativa riguarda soltanto il traffico di linea. Nel
progetto di nuova legge federale sugli stranieri è però contemplata una
regolamentazione più ampia, che comprende anche le compagnie di voli
charter. Il testo dell'iniziativa non copre tuttavia i voli charter.

Effetti
La minaccia di sanzioni vale soltanto per le compagnie aeree del traffico di
linea concessionario. I voli charter o altri mezzi di trasporto, al
contrario di quanto previsto nel progetto di LStr, ne sarebbero esenti. Ciò
solleva problemi dal profilo della parità di trattamento; inoltre i
richiedenti l'asilo, utilizzando voli charter, potrebbero eludere i
controlli di documenti d'identità intensificati dalle compagnie aeree del
traffico di linea concessionario in seguito alla minaccia di sanzioni.

3. Prestazioni sociali uniformi

Esigenza
L'iniziativa esige che le prestazioni sociali ai richiedenti l'asilo siano
fissate (senza eccezioni) in modo uniforme per tutta la Svizzera e in deroga
alle norme generali, e siano di regola fornite in natura.

Ciò significa:
Quest'esigenza comporterebbe un trasferimento di competenze. Ciò significa
che la competenza in materia di aiuto sociale, invece che ai Cantoni,
spetterebbe alla Confederazione.

Conseguenze
Un trasferimento di competenze verso la Confederazione comporterebbe per i
Cantoni enormi mutamenti sul piano organizzativo e strutturale, legati a una
centralizzazione del sistema. Sarebbero coinvolti non soltanto i Cantoni, ma
anche migliaia di Comuni e numerosi terzi (opere assistenziali,
organizzazioni), oggi competenti per l'aiuto sociale. In caso di
trasferimento di competenze diventerebbe difficile prendere in
considerazione le 26 strutture cantonali (in particolare gli alloggi
esistenti) nonché le capacità e le esperienze proprie a ogni Cantone. In
seguito alla centralizzazione la Confederazione si vedrà costretta a
edificare diversi centri di grandi dimensioni. Poiché difficilmente i
Cantoni metteranno spontaneamente a disposizione territorio per la
costruzione, è certo che occorrerà affrontare situazioni conflittuali.

Effetti
? In caso di competenza federale i costi supplementari a carico della
Confederazione potrebbero aggirarsi all'incirca tra gli 80 e i 100 milioni
di franchi all'anno. Tali costi supplementari si compongono come segue:
1. La Confederazione concluderebbe contratti di prestazione con terzi che si
assumono il compito di alloggiare e assistere i richiedenti l'asilo. Tali
prestazioni andrebbero interamente retribuite. Al contrario dei Cantoni,
tali fornitori di prestazioni non sopporterebbero alcun rischio legato ai
costi, ad esempio in caso di fluttuazioni del numero di domande. I fornitori
di prestazioni non potrebbero fare ricorso a strutture esistenti o sfruttare
sinergie. Essi desidererebbero oltrettutto conseguire qualche guadagno. Al
fine di coprire i costi, la retribuzione dei terzi di cui sopra dovrebbe
coprire almeno i costi effettivi, oppure avvenire attraverso importi
forfettari superiori a quelli attuali. Ciò comporterebbe costi supplementari
stimati tra i 6 e i 12 milioni di franchi.
2. L'aiuto sociale in forma di prestazioni in natura significa soprattutto
alloggiamenti: a tal scopo andrebbero creati o affittati gli edifici
necessari. I costi supplementari in tale ambito sono stimati a circa 25
milioni di franchi all'anno.
3. Le spese d'assistenza dovrebbero essere assunte al 100 per cento. Per
tali spese attualmente ai Cantoni viene versato soltanto un importo
forfettario. I costi supplementari in questo ambito ammonterebbero a circa
50 milioni di franchi all'anno.
4. Il passaggio da un sistema decentralizzato a uno centralizzato
comporterebbe un aumento di personale per la Confederazione, con conseguenti
costi supplementari di circa 3 milioni di franchi all'anno.
5. Ai richiedenti l'asilo che non possono essere allontanati verso uno Stato
terzo sicuro ma ai quali può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato, in
caso di accettazione dell'iniziativa non potrebbe più essere garantito
l'asilo ma soltanto l'ammissione provvisoria. Attualmente, dopo 5 anni la
competenza in materia di aiuto sociale ai rifugiati riconosciuti passa dalla
Confederazione al Cantone. Tale trasferimento di competenze verrebbe
soppresso, nel senso che la Confederazione resterebbe competente per un
periodo indeterminato, con conseguenti costi supplementari. Potrebbero
inoltre insorgere anche maggiori costi legati all'aiuto sociale, considerato
che i rifugiati ammessi provvisoriamente avrebbero meno possibilità di
accedere al mercato del lavoro a causa della loro precaria situazione dal
profilo del diritto degli stranieri, e si integrerebbero più difficilmente.
I costi supplementari sono qui stimati a 12 milioni di franchi all'anno.
? Il sistema attuale subisce importanti modifiche. I cambiamenti devono
avvenire rapidamente (la disposizione costituzionale entra in vigore il
24.02.2003). La trasposizione è praticamente impossibile.
? L'attuazione dell'iniziativa rende necessari nuovi sistemi informatici.
Per esperienza la realizzazione di simili progetti richiede tempo. Inoltre
occorrerebbe chiarire innanzitutto quali sono le nuove necessità. Già
soltanto il ricorso a sistemi EED (p. es. a fini statistici) potrebbe
causare importanti ritardi.

4. Definizione dei fornitori di prestazioni per i costi della salute

Esigenza
L'iniziativa prevede che i Cantoni definiscano i fornitori di prestazioni in
materia di cure mediche e dentistiche, per tutti i richiedenti l'asilo.
Attualmente ciò vale solo per i richiedenti l'asilo che dipendono dall'aiuto
sociale, mentre quelli che non dipendono dall'aiuto sociale possono
assicurarsi autonomamente.

Conseguenze
In futuro i Cantoni dovranno assicurare tutti i richiedenti l'asilo.

Effetti
L'assicurazione di tutti i richiedenti l'asilo comporterebbe importanti
spese supplementari per i Cantoni. Il Canton Berna impiega ad esempio 5
persone che si occupano esclusivamente di amministrare l'assicurazione
malattia delle persone dipendenti dall'aiuto sociale.

5. Prestazioni sociali minime e divieto di lavoro per richiedenti l'asilo
oggetto di una decisione di allontanamento e persone ammesse
provvisoriamente, che hanno violato l'obbligo di collaborare

Esigenza
I richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento e le
persone ammesse provvisoriamente che hanno violato il loro obbligo di
collaborare, fino allo loro partenza dalla Svizzera ricevono prestazioni
sociali soltanto in forma di vitto e alloggio semplici, nonché cure mediche
e dentistiche di pronto soccorso. Non gli è consentito praticare un'attività
lucrativa.

Ciò significa:
Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: come illustrato in
precedenza, l'attuazione può avvenire mediante il trasferimento alla
Confederazione delle competenze in materia di aiuto sociale.
Divieto di lavorare: regolamentazione nella legge sull'asilo.

Conseguenze
Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: cfr. quanto espresso in
precedenza riguardo alle prestazioni sociali uniformi. L'assistenza limitata
ha conseguenze negative (più spazio per la piccola criminalità, traffico e
consumo di droga, persone che vagano senza costrutto, ecc.), che devono
essere combattute con maggiori controlli e quindi con la necessità di un
maggior impiego di forze di polizia e di sicurezza.

Divieto di lavoro: Delle attuali 2'700 persone ammesse provvisoriamente, il
cui allontanamento non può essere eseguito, 1'000 esercitano un'attività
lucrativa. Le statistiche non rilevano se l'impossibilità
dell'allontanamento è da ricondurre a gravi violazioni dell'obbligo di
collaborare. Ci basiamo tuttavia sui calcoli seguenti.
Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa, in media due diventano
indipendenti dall'aiuto sociale. Considerando costi annuali tra 12'500 e
15'000 franchi, ciò comporta costi supplementari pari a 25-30 milioni di
franchi.
I richiedenti l'asilo che lavorano al momento in cui è emanata la decisione
di allontanamento, oggi possono continuare a farlo fino alla scadenza del
termine di partenza. Non ottengono tuttavia un nuovo permesso di lavoro. Il
divieto di lavoro previsto dall'iniziativa entrerebbe tuttavia in vigore già
al momento della decisione di allontanamento, così che numerose persone si
vedrebbero costrette a interrompere la loro attività lucrativa prima del
momento previsto dalla regolamentazione attuale; tutto ciò è di nuovo fonte
di costi supplementari, stimati a circa 8,6 milioni di franchi.

A ciò si aggiungono le spese supplementari per programmi occupazionali, che
costano tra 10 e 20 franchi all'ora per persona. Costi pari a 10 franchi
risultano per esperienza anche da progetti "a buon mercato" quali ad esempio
i progetti di utilità pubblica (lavori nei boschi, riparazione di sentieri,
ecc.).

Effetti

Riduzione al minimo delle prestazioni sociali:
? Nessun risparmio rispetto alle prestazioni sociali accordate attualmente,
poiché eventuali risparmi in materia di sostegno e di assistenza sarebbero
vanificati da maggiori spese legate alla necessità di maggiori controlli da
parte degli organi di polizia o di sicurezza.
? L'incentivo a lasciare la Svizzera è minimo, poiché le prestazioni minime
non rappresentano una sanzione e poiché è possibile ricercare guadagni
attraverso la piccola criminalità.
? Possibilità che le persone interessate entrino nel giro della criminalità
o del lavoro nero.

Divieto di lavoro:
? Costi supplementari nell'ordine di 33-38 milioni di franchi.
? Possibilità che le persone interessate entrino nel giro della criminalità
o del lavoro nero.
? L'assistenza diventa più difficoltosa.